Anche la mediazione tributaria è oggetto di
controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, così come ha
deciso la Commissione Tributaria di Perugia con la sentenza che vi proponiamo di
seguito.
Il Giudice ha ritenuto di chiedere l’intervento
della Corte Costituzionale in merito a possibili profili di incostituzionalità
della procedura di mediazione introdotta per le controversie tra il fisco e il
contribuente.
Successivamente alla CTP di Perugia, altri giudici
tributari hanno ritenuto opportuno investire la Corte Costituzionale della
questione, chiedendo un intervento volto a chiarire in modo definitivo se la
procedura sia rispettosa dei principi costituzionali.
Di seguito, potete trovare il testo della
sentenza.
Commissione Tributaria Provinciale di
Perugia
Sezione II
Ordinanza 1-7 febbraio 2013, n.
18
(Presidente Branciforti – Relatore Argento)
In fatto e
diritto
Con ricorso in data 5.7.2012, M. M., proponeva opposizione alla
cartella esattoriale dell'importo di € 16.531,06 rilevando il mancato
riconoscimento del credito IVA nonché alcuni errori formali concernenti il
medesimo atto.
Si costituiva l'Amministrazione finanziaria rilevando come il
ricorrente non avesse preliminarmente adito l'istituto della mediazione come
previsto dall'art. 17-bis del DLgs. n. 546 del 1992 così come introdotto dal DL
n. 98 del 6.7.2011 conv. con L. n. 111 del 15.7.2011 e quindi chiedeva che il
ricorso fosse dichiarato inammissibile.
Nel merito chiedeva rigettarsi le
proposte eccezioni.
Osserva questa Commissione che preliminarmente deve
esaminarsi la questione di inammissibilità del ricorso come eccepito
dall'Agenzia delle Entrate.
Sul punto ritiene questa Corte che sussistono
seri dubbi di costituzionalità della norma citata dalla Amministrazione
Finanziaria, che avrebbe riflessi immediati sull'esito del ricorso in
esame.
Invero deve osservarsi che l'istituto del reclamo e della mediazione,
in materia tributaria, è stato introdotto dal DL n. 98 del 6.7.2011 che è stato
convertito con legge n. 111 del 15.7.2011 ed esso, a giudizio di questa
Commissione, viola i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24 e 25
della Carta.
Esaminando tale istituto si rileva che, per le controversie di
valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia
delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a
presentare reclamo e che tale reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso.
Inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Orbene appare
evidente che la proposizione di tale reclamo è obbligatorio ed impedisce al
contribuente di adire immediatamente la giustizia tributaria ricevendone la
eventuale tutela (il che come si vedrà in seguito avrà delle conseguenze
notevoli per l'istante).
Tale reclamo viene esaminato da un organo
dell'Amministrazione che seppur diverso ed autonomo rispetto a quello che ha
emanato l'atto reclamabile è sempre parte organica della Amministrazione stessa.
A tale organo è demandato di accettare o meno il reclamo e la eventuale
richiesta di mediazione e di effettuare, a sua volta, una nuova proposta di
mediazione.
Appare evidente come il Legislatore abbia usato l'istituto della
mediazione in modo erroneo ed illogico.
Infatti il diritto dell'Unione
europea, richiamato dalla sentenza della Corte delle Leggi con sentenza n. 272
del 2012, fermo il favor dimostrato verso detto istituto, disciplina le modalità
con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle
parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal
diritto di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 3, lettera a, della direttiva
2008/52/CE del 21 maggio 2008).
Talché deve evidenziarsi in primo luogo che
l'organo della mediazione deve essere estraneo alle parti, in sostanza non può
essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio
autonomo.
Inoltre non può non rilevarsi come tale mediazione, sia che
richiesta dal contribuente, sia che proposta dall'Amministrazione, di fatto, sia
obbligatoria e come tale, in materia civile, già dichiarata incostituzionale,
anche se per diversa ragione (eccesso di delega) dalla Corte della Carta con la
citata sentenza.
Deve inoltre rilevarsi che la norma impugnata prevede che
decorsi novanta giorni senza che sia notificato l'accoglimento del reclamo o
senza che sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso
e che i termini di cui all'art. 23 DLgs. 546/92 (costituzione in giudizio del
ricorrente) decorrono dalla predetta data.
Talché deve dedursi che sino a
quel momento il contribuente non può adire formalmente la giustizia tributaria
con tutte le conseguenze che vedremo.
In effetti ai sensi dell'art. 23 co. 30
del DL 6.7.2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011
l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate diventa titolo
esecutivo decorsi sessanta giorni senza che si sia provveduto al pagamento. Più
precisamente la norma appena citata prevede il pagamento, in caso di "tempestiva
proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio" degli importi stabiliti
dall'art. 15 del DPR 29.9.1972 n. 602.
Orbene questa Commissione non può non
rilevare la incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e la mediazione e
l'immediata esecuzione dell'avviso di accertamento. In sostanza il contribuente
non può effettuare un tempestivo ricorso, che si concretizza non solo con la
presentazione dello stesso all'Ufficio impositore, ma anche con il deposito
della copia presso la Commissione Tributaria, perché deve aspettare l'esito del
suo reclamo o della mediazione ma nel frattempo deve pagare perché l'avviso di
accertamento è esecutivo.
Ed il contribuente non può avvalersi nemmeno
dell'istituto della sospensione dell'atto previsto dall'art. 47 DLgs. 546/92
perché non ha potuto depositare il proprio ricorso presso la Commissione,
ricorso che comunque sarebbe dichiarato inammissibile perché non preceduto
dall'iter previsto dalla norma impugnata.
Ancora si deve rilevare la
incostituzionalità della citata norma per violazione dell'art. 3 della Carta
laddove prevede che il citato istituto del ricorso e della mediazione si
applicano solo ai tributi imposti dalla Agenzia delle Entrate e non ad altri
tributi provenienti da altri Enti impositori, talché i contribuenti obbligati al
pagamento di questi ultimi si troverebbero ad avere maggiore tutela giuridica
rispetto ai contribuenti cui pervengono atti dall'Amministrazione finanziaria
che devono attenersi all'iter procedurale prevista dalla norma di cui si dubita
della costituzionalità.
Infine non può non rilevarsi come la limitazione
dell'applicazione, sempre della citata norma, alle controversie che abbiano un
valore non superiore alle ventimila euro appaia illogica laddove si ponga mente
che medesimi contribuenti solo perché potrebbero essere debitori dello Stato per
importi superiori trovino maggiore tutela giudiziaria, potendo adire
immediatamente la giustizia tributaria ed avvalersi, eventualmente,
dell'istituto della sospensione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Commissione a scioglimento della riserva in data 29 gennaio
2013.
Visti gli artt. 134 Cost. e art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17-bis del DLgs. n. 546 del 1992 così come introdotto
dal DL n. 98 del 6.7.2011 conv. con L. n. 111 del 15.7.2011 per violazione degli
artt. 3, 24 e 25 della Cost. sospende il giudizio e dispone la immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della
Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
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