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lunedì 22 febbraio 2016

ADR consumatori vs. mediazione civile. Parola alla Corte di Giustizia

Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.

La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciata nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).

La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi). 

Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.

L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.

E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.   

Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito al procedimento di ADR da adottare per i procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.

sabato 15 agosto 2015

La mediazione tributaria viene estesa a tutti gli atti impositivi dal 1° gennaio 2016

Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.

In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).

Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.

venerdì 8 agosto 2014

Da Trentino inBlu al blog “mediazione 2014”

In questo nostro penultimo incontro affrontiamo in maniera più approfondita dell’Istituto della mediazione. L’iter costitutivo di questo istituto è stato in realtà molto travagliato. È stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge del 18 giugno 2009, n. 69, (c.d. legge delega) in materia di disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

In questa legge all’art. 60 troviamo la delega conferita al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Ai sensi di questa legge “il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile commerciale”.

Tale delega ha trovato attuazione del D.Lvo. 4 marzo 2010 n. 28, che rispetto al suo impianto originario è stata più volte modifico (anche in seguito ad una sentenza della corte costituzionale esattamente la sentenza 272 del 6 dicembre 2012) da ultimo col D. Lvo 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 28.

Partiamo innanzitutto con il cominciare a capire meglio di cosa stiamo parlando esattamente.
Nell’articolo uno di questa legge sono previste una serie di definizioni tra le quali le più importanti sono:

Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere 2+ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Mediatore: la persona le persone fisiche che individualmente collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

L’organismo: l’ente pubblico privato presso il quale lo svolgersi procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.

Registro: il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia del 23 luglio 2004 numero 222.

La rimanente disciplina applicabile al processo di mediazione sarà oggetto della trasmissione della prossima settimana in cui saranno presentati alcuni casi pratici risolti dalla nostra associazione.

Doveroso ricordare in questa sede, che la mediazione costituisce ai sensi dell’art. 5 dello stesso D. Lvo 4 marzo 2010, numero 28, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò implica che qualora in alcune materie non si è espletato il tentativo di conciliazione la persona che vuole fare tutelare i propri diritti non potrà agire in giudizio.

In questo caso si parla di mediazione obbligatoria, la quale si colloca vicino ad altre forme di mediazione previste sempre dal nostro codice, come la mediazione volontaria e la mediazione delegata.

In questo senso il legislatore ha inteso aggiungere altri strumenti per la risoluzione delle controversie fra privati che possono sostituirsi all’opera ordinaria dei tribunali (anche alla luce della difficilissima situazione dei nostri, tribunali).

In questi strumenti a la nostra associazione crede e si impegna a farli conoscere il più possibile affinché anche le piccole controversie possono risolversi velocemente in maniera decisamente meno costosa. Consumatore informato collabora con enti di mediazione presenti sul territorio nazionale, ed ha proprio al proprio interno numerosi mediatori specializzati.

L’informazione, come dice lo stesso nome della nostra associazione, è la base per le nostre scelte anche laddove dovessimo trovarci in una situazione di conflitto pertanto vi invitiamo rivolgersi a noi per avere tutte le informazioni necessarie.

lunedì 21 luglio 2014

Condominio ed obbligo di mediazione civile

Questa domenica vi offriamo in visione la recente Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze, ove il giudice ha dato applicazione alle nuove norme in materia di mediazione civile obbligatoria nelle controversie aventi ad oggetto liti condominiali.

Il tema è stato affrontato nel nostro ultimo incontro a Trentino inBlu radio, dove è stata chiarita l'importanza della presenza della parte all'incontro di mediazione, a pena di invalidità della procedura, così come accertato dal giudice fiorentino nella sentenza che potete leggere di seguito.

Il Tribunale di Firenze, dopo aver ripercorso i tratti fondamentali dell'istituto della mediazione civile e commerciale, affronta una delle problematiche fondamentali che caratterizzano l'istituto: il primo incontro di mediazione.

Il giudice fiorentino, in particolare, ha rilevato che la mediazione non può essere considerata come conclusa con il primo incontro, alla presenza degli avvocati, ma senza le parti, in quanto la presenza di questi ultimi è condizioni imprescindibile del procedimento introdotto con il d. lgs. n. 28/2010.

Nel caso di liti condominiali, in particolare, la procedura può essere considerata valida solo ove siano presenti i condomini coinvolti nella lite e l'amministratore, munito di valida delega a presenziare davanti al mediatore conferita dall'assemblea condominiale.

Il Tribunale di Firenze ricorda, in modo del tutto condivisibile, che il tentativo di mediazione viene esperito anche su proposta/ordine del giudice, il quale può in ogni fase del processo invitare le parti a risolvere la controversia con la presenza di un mediatore.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Firenze.

venerdì 13 giugno 2014

La mediazione tributaria è condizione di procedibilità per il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il tentativo di mediazione era condizione di ammissibilità del ricorso tributario. 

La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma. 

La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione. 

L'intervento della Corte Costituzionale si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.

martedì 12 novembre 2013

Da Trentino inBlu al blog “mediazione tributaria: a che punto siamo?”

Una delle novità introdotte di recente, la mediazione tributaria, rischia di essere cancellata dall'intervento della Corte Costituzionale. 

Il Giudice delle leggi potrebbe demolire il procedimento conciliativo in materia di tasse, così come già accaduto per la mediazione civile e commerciale. Il venerdì radiofonico di Trentino inBlu radio è stato dedicato alla mediazione tributaria e a ciò che potrebbe accadere con l'intervento della Consulta.

- Mediazione tributaria ex art. 17 bis – una novità per il contenzioso fiscale
La mediazione tributaria è stata introdotta poco più di un anno fa, mediante l'art. 17 allorché è stato l'art. 17 – bis del D. Lgs. 546/1992, il quale ha previsto che per gli atti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore ad euro 20.000,00, il contribuente deve esperire tentativo conciliativo prima di agire in giudizio.In parole più semplici, il contribuente che intenda impugnare l'atto emesso dall'Agenzia deve necessariamente inviare un reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato il provvedimento.

Quest'ultima, o meglio un ufficio al suo interno, deve valutare il reclamo proposto dal contribuente e, nel caso in cui risulti fondata la contestazione, può provvedere a cancellare/modificare il provvedimento impugnato.Come già evidenziato in precedenza, due sono i requisiti perchè possa essere avviato il procedimento dei mediazione tributaria:
  • valore della lite inferiore a 20.000,00;
  • provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Si osserva, invero, che con l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio all'interno dell'Agenzia delle Entrate avvenuta lo scorso 2 aprile 2012, anche gli atti inerenti il vecchio catasto rientrano nella procedura di mediazione tributaria.Il procedimento di mediazione ha un limite temporale, in quanto deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, decorsi i quali, nel caso di silenzio dell'amministrazione, il contribuente potrà adire la Commissione Provinciale Tributaria competente.

- Mediazione tributaria e legittimità costituzionale
La finalità perseguita dal nostro Legislatore era quella di ridurre il piccolo contenzioso fiscale, consentendo alle parti – contribuente e fisco – di trovare una soluzione immediata e soddisfacente per entrambi.In effetti, così come riconosciuto di recente anche dall'Agenzia delle Entrate, tale risultato è stato parzialmente raggiunto, in quanto è stata evidenziata una riduzione dei ricorsi di circa il 30%.

Ed il successo della procedura di mediazione tributaria è stato maggiore nella nostra Provincia, in quanto in Trentino l'82% delle liti inferiori ai 20.000,00 euro si è fermata alla fase della mediazione (vedi).

Per contro, sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

I dubbi di costituzionalità e di tutela del contribuente sono stati manifestati da alcune Commissioni tributarie provinciali, le quali hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha sollevato una prima questione di legittimità mediazione tributaria, chiedendo alla Corte Costituzionale se il procedimento di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 sia imparziale ed equidistante.

La CTP ha, infatti, che l'organismo che decide l'istanza avanzata dal contribuente potrebbe non essere imparziali, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

Ricordiamo, infatti, che l'Ufficio chiamato a visionare l'istanza del contribuente è all'interno dell'Amministrazione finanziaria.

b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità
Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.Una ulteriore questione evidenziata è relativa alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di conoscere in anticipo le argomentazioni del contribuente, decidendo, di volta in volta, se accettarle o andare al contenzioso.

Cosa succede ora?
La Corte Costituzionale è chiamata ad una decisione difficile, in quanto potrebbe cancellare un procedimento che ha prodotto risultati positivi, riducendo sensibilmente il contenzioso in materia tributaria.

Allo stesso tempo, le carenze della mediazione tributaria appaiono abbastanza gravi, e difficilmente potranno essere ignorate dalla Consulta.

venerdì 23 agosto 2013

La Corte Costituzionale chiarirà se la mediazione tributaria è uno strumento utile per il contribuente

Anche la procedura di mediazione tributaria, dopo la mediazione civile e commerciale ex d. lgs. n. 28/2010, viene sottoposta al check in della Corte Costituzionale, la quale è chiamata a verificare la conformità dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992 rispetto ai principi costituzionali. 

- Procedura di mediazione tributaria ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992

La procedura di mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011 e prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso avverso ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per le controversia di valore non superiore ad euro ventimila, debba preliminarmente avviare un procedimento di mediazione ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

Tale procedimento amministrativo, condizione di ammissibilità del ricorso proposto avanti alla commissione tributaria, viene deciso da un organismo interno alla stessa Agenzia delle Entrate, il quale è chiamato a valutare le deduzioni proposte dal contribuente, prendere visione delle repliche dell'Ufficio e decidere se accogliere o meno la proposta di mediazione.

Il procedimento ha durata di novanta giorni, entro i quali l'organismo di mediazione tributaria può notificare al contribuente l'esito positivo della mediazione: nel caso in cui alla parte non sia notificato alcun documento, si forma un "silenzio diniego" con decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.

Uno degli aspetti più controversi del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 ha ad oggetto l'atto di richiesta della mediazione tributaria, il quale deve contenere tutte le contestazioni che, eventualmente, verranno in seguito proposte in sede di ricorso.

E' evidente che al contribuente viene chiesto di "scoprire" immediatamente le carte, consentendo all'Agenzia delle Entrate di poter valutare la convenienza nel coltivare la controversia, o accogliere la richiesta della controparte e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato.

- Mediazione tributaria e  legittimità costituzionale

Sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

Tali dubbi sono stati di recenti manifestati dal alcune CTP che hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità

La commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato la questione di legittimità della mediazione tributaria, contestando l'assenza di imparzialità dell'organismo chiamato a decidere l'istanza avanzata dal contribuente, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

 b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità

Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.

- La mediazione tributaria è utile per il contribuente?

Gli interventi delle commissioni tributarie, uniti a contestazioni sollevate da più parti, hanno posto il dubbio in merito all'utilità di questa procedura di mediazione, la quale sembra molto sbilanciata in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima, infatti, ha la possibilità di valutare in anticipo la posizione del contribuente e l'opportunità nel proseguire nella propria contestazione nei suoi confronti.

Il contribuente, per contro, è chiamato a pagare i costi di mediazione solo per poter accedere alla giustizia ordinaria, non avendo quindi alcuna garanzia in merito all'esito della procedura ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992.

Il procedimento di mediazione, in realtà, è utile per evitare quel piccolo contenzioso che si instaura tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma lascia non pochi dubbi sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente, per le condivisibili ragioni evidenziate, in particolar modo,dalla Commissione tributaria di Perugia.

giovedì 23 maggio 2013

Anche la mediazione tributaria viene sottoposta al controllo della Corte Costituzionale


Anche la mediazione tributaria è oggetto di controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, così come ha deciso la Commissione Tributaria di Perugia con la sentenza che vi proponiamo di seguito.
Il Giudice ha ritenuto di chiedere l’intervento della Corte Costituzionale in merito a possibili profili di incostituzionalità della procedura di mediazione introdotta per le controversie tra il fisco e il contribuente.
Successivamente alla CTP di Perugia, altri giudici tributari hanno ritenuto opportuno investire la Corte Costituzionale della questione, chiedendo un intervento volto a chiarire in modo definitivo se la procedura sia rispettosa dei principi costituzionali.
Di seguito, potete trovare il testo della sentenza.