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giovedì 7 aprile 2016

Mediazione civile e tentativo obbligatorio

La Cassazione è intervenuta, con la recente sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 al fine di chiarire il contrasto creatosi tra i giudici di merito e avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di mediazione nel caso di procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il giudice di legittimità ha chiarito, con il provvedimento che potete leggere di seguito, che tale onere grava sull'opponente, osisa colui che ha l'interesse primario all'introduzione del giudizio di merito.

La Cassazione, chiamata a valutare una sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha posto sotto la propria lente l’art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010, norma che prevede l'obbligo di tentativo di mediazione civile, a pena di improcedibilità del procedimento civile.

E i giudici hanno interpretato la norma secondo quella che è la sua ratio, ossia quella di ridurre il contenzioso avanti ai giudici, e quindi la parte che intenda seguire la via lunga, e quindi procedere nel processo, deve essere considerata quella gravata alla mediazione e non il creditore che abbia utilizzato il decreto ingiuntivo per ottenere immediato riconoscimento del proprio credito.

In conclusione, l’opponente ha l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto è quest'ultimo che intende bloccare la via breve (il decreto ingiuntivo), in favore della via lunga (l'ordinario giudizio di merito).

domenica 6 marzo 2016

Corecom e competenza territoriale del giudice

La pronuncia che vi proponiamo ha ad oggetto il procedimento di conciliazione obbligatoria preventiva delle controversie in materia di telefonia e la competenza territoriale del giudice chiamato a risolvere, in seguito, la controversia.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 17480 depositata il 2 settembre 2015 (Presidente: M. Finocchiaro – Relatore: R. Frasca) è stata chiamata a decidere un regolamento di competenza territoriale a seguito di una controversia avviata presso un luogo diverso da quello ove si era tenuta la procedura di conciliazione avanti al Corecom.

Ricordiamo che in materia di controversie di telefonia (l. n. 249/1997), la conciliazione deve essere tenuta avanti al luogo ove è ubicata la linea telefonica, ovvero ove è residente il consumatore.

La Corte ha affermato il principio che per queste controversie, non deriva alcun obbligo/necessità di individuare la competenza territoriale del giudice come necessariamente coincidente con quello del luogo in cui, nel caso di cui alla predetta l. n. 249 del 1997 – ha sede l’organismo territorialmente competente per il tentativo di conciliazione.

E tale limite riguarda anche il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, laddove dispone che la domanda di mediazione giudiziale va presentata presso un “organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

E ciò perché "tale delibera dell'Autorità garante non potrebbe in alcun caso incidere, tanto più in assenza di autorizzazione primaria, sulla fonte di livello legislativo e segnatamente sulle regole processuali in materia di competenza, riservate, per Costituzione, alla fonte legislativa (statale). Sicché non potrebbe una fonte di livello regolamentare costituire valida disposizione costitutiva di quella "inderogabilità disposta espressamente dalla legge" alla quale ha riguarda l'art. 28 c.p.c. e che è dedotta dal ricorso a sostegno dell'impugnativa [...]".

Ed ancora, la Corte chiarisce in modo più esplicito che "non essendo, peraltro, ex se inefficace quale condizione processuale di proponibilità l'avvenuto esperimento dell'istanza di conciliazione, ancorché svolto dinanzi a un organismo "incompetente [...]".

E quindi, anche se la conciliazione viene svolta avanti ad un Corecom diverso dal luogo ove viene incardinata la causa civile, la società di telefonia non può eccepire l'incompetenza territoriale del giudice.

Qui la sentenza.

martedì 12 gennaio 2016

La Cassazione precisa il ruolo della mediazione nel processo civile

Torniamo ad affrontare l'argomento mediazione civile obbligatoria, proponendo il recente provvedimento n. 24629/2015 con il quale la Cassazione ha ritenuto di dover precisare il ruolo della mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche nel procedimento civile ordinario.

La sentenza, depositata lo scorso 3 dicembre 2014, ha il merito di chiarire il ruolo deflattivo assunto dal procedimento di mediazione civile, e come tale la norma debba essere interpretata "alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale".

Ed ancora, la Cassazione insiste nello specificare che "[...] la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira per così dire a rendere il processo la extrema ratio cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse".

Alla mediazione civile, anche nella sua versione obbligatoria ex art. 5, viene demandato il compito di consentire, in ogni fase del processo, di ottenere una soluzione condivisa, efficiente e, in ultima istanza, più rapida.

Qui il provvedimento della Cassazione.