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lunedì 22 febbraio 2016

ADR consumatori vs. mediazione civile. Parola alla Corte di Giustizia

Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.

La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciata nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).

La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi). 

Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.

L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.

E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.   

Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito al procedimento di ADR da adottare per i procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.

martedì 12 gennaio 2016

La Cassazione precisa il ruolo della mediazione nel processo civile

Torniamo ad affrontare l'argomento mediazione civile obbligatoria, proponendo il recente provvedimento n. 24629/2015 con il quale la Cassazione ha ritenuto di dover precisare il ruolo della mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche nel procedimento civile ordinario.

La sentenza, depositata lo scorso 3 dicembre 2014, ha il merito di chiarire il ruolo deflattivo assunto dal procedimento di mediazione civile, e come tale la norma debba essere interpretata "alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale".

Ed ancora, la Cassazione insiste nello specificare che "[...] la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira per così dire a rendere il processo la extrema ratio cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse".

Alla mediazione civile, anche nella sua versione obbligatoria ex art. 5, viene demandato il compito di consentire, in ogni fase del processo, di ottenere una soluzione condivisa, efficiente e, in ultima istanza, più rapida.

Qui il provvedimento della Cassazione.

giovedì 3 settembre 2015

Da oggi, il consumatore può trovare una soluzione senza l'avvocato!

La grande novità che dovrebbe caratterizzare i prossimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e società commerciale (o professionista) è l'entrata in vigore, da oggi, del decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, con il quale viene data attuazione nel nostro Paese alla Direttiva n. 2009/22/CE, seguita alla proposta avanzata dalla Commissione Europea nel 2011 (vedi).

La norma comunitaria "sconvolge" il già precario scenario creatosi in Italia, ove le procedure di ADR che si sono sviluppate, mediazione civile obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, e negoziazione assistita legge 162/2014, non hanno portato a grandi risultati, come di recente certificato dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Quali sono gli aspetti rilevanti del D.Lgs. n. 130/2015?

(a) ambito di applicazione

La norma è chiara nel "circoscrivere" lo spazio di attuazione del D. Lgs. n. 130/2015, prevedendo la sua applicazione alla "controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista".

Le nuove regole riguardano, in buona sostanza, le controversie che nascono tra consumatore e professionista per obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi, nonché le procedure di soluzione paritetica previste in ambito nazionale (ad esempio, per i servizi telefonici, quella prevista presso il CORECOM).

(b)  soggetti abilitati alla soluzione alternativa delle controversie

La soluzione delle liti tra consumatore e professionista dovranno essere risolti da organismi istituiti presso il Ministero della Giustizia ed abilitati a questo tipo di tematiche. E quindi, dovrebbero essere previste norme attuative che definiranno l'iter per l'iscrizione degli organismi ADR, con la verifica dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità.

(c) procedura rapida (entro 90 gg.) e senza la presenza del legale

La grande novità delle norme che entrano in vigore da oggi è che la procedura di soluzione alternativa della controversia prevede un termine estremamente rapido per la sua conclusione,novanta giorni, ed esclude l'obbligo della presenza di un legale.

Il decreto, in contrasto con i recenti legislativi intervenuti in materia, dispone che le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza obbligo di assistenza legale, e che all'avvio del primo incontro di mediazione, il mediatore dovrà informare tutti i partecipanti dell'assenza di alcun obbligo di assistenza da parte di un avvocato o consulente.

(d) limitazione dei costi di procedura ADR

Il D. Lgs. n. 130/2015 pare prevedere, infine, il principio di "non onerosità" del servizio di procedura ADR, cercando di limitare i costi che devono essere sostenuti dalle parti per la fase di incontro e soluzione di queste controversie.

Il punto non è secondario, poiché il successo della procedura ADR introdotta per questi rapporti è collegato anche agli eventuali costi posti a carico delle parti per poter avviare, o comunque partecipare, a questi incontri.

Di seguito, il decreto ADR. 

venerdì 28 agosto 2015

Nuovo incentivo fiscale per le ADR

Nuovo intervento legislativo volto a favorire la soluzione alternativa delle controversie, attraverso procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, prevedendo incentivi fiscali per coloro che sostengono dei costi per la procedura di mediazione o arbitrato.

L'art. 21 bis, attuando il decreto legge di giugno con il quale erano state introdotte misure per la giustizia civile, finalizzate ad incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie ha previsto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.

Tale norma vale sia per la procedura di negoziazione assistita, sia per la mediazione civile. ovvero procedure che vedono come protagonisti i legali.

Siamo lieti di tale misura fiscale, volta a favorire queste procedure alternative, anche se l'incentivo è limitato nell'importo, e tutt'altro che disciplinato in merito alle modalità di richiesta.

Esiste il rischio, a nostro parere, che tale intervento legislativo risulti, ancora una volta, vuoto dal punto di vista della sua utilità pratica verso i destinatari, ma pieno sotto il profilo del valore politico.

Qui di seguito, la norma richiamata.

domenica 8 dicembre 2013

Circolare 27 novembre 2013 - chiarimenti in merito alla mediazione civile obbligatoria

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha, qualche giorno addietro, pubblicato una Circolare con la quale ha chiarito alcuni dubbi interpretativi della legge n. 98/2013, ovvero la norma che ha reintrodotto la procedura di mediazione obbligatoria.

Di seguito, potete trovare l'intervento del Ministero.

lunedì 21 gennaio 2013

Contenzioso con il fisco in calo in Provincia di Trento grazie alla mediazione tributaria

L'Agenzia Entrate di Trento comunica i primi risultati pervenuti dopo i primi mesi dall'introduzione della procedura di mediazione tributaria per il contenzioso inferiore ai 20.000,00 euro.

Il risultato emerso è incoraggiante, in quanto dal 1^ di aprile 2012, data di entrata in vigore della nuova procedura di mediazione tributaria, sino al 31 dicembre 2012,  in Trentino l'82% delle liti tra contribuente e fisco inferiore a euro 20.000,00 non è approdata alla fase di contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, chiudendosi con la mediazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Di seguito il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del Trentino.

venerdì 28 dicembre 2012

Sentenza n. 272/2012: la mediazione obbligatoria viene "cancellata" dalla Corte Costituzionale

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Corte Costituzionale - sentenza n. 272/2012

venerdì 4 maggio 2012

Mediazione e questione di legittimità: fissata per il prossimo 23 ottobre 2012 l'udienza di discussione presso la Corte Costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione per le controversie in materia civile, introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 5 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e sollevata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), verrà discussa in udienza pubblica presso la Corte Costituzionale il prossimo 23 ottobre 2012.

La comunicazione della segreteria della Corte Costituzionale ha comunicato anche che il relatore del procedimento, avviato dal TAR del Lazio con Ordinanza del 12 aprile 2011, sarà il dr. Alessandro Criscuolo, ex giudice di Cassazione.

giovedì 22 marzo 2012

La mediazione civile si estende a condominio e rc auto

Dopo un anno di sperimentazione, la mediazione civile obbligatoria "entra" nel vivo e viene applicata anche alle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali e quindi rc auto, nonché in materia di condominio.

E' notorio che queste materie coprono una parte rilevante del contenzioso, in quanto le liti di condominio, ad esempio, fanno parte della nostra vita quotidiana.

Il risultato ottenuto dopo un anno di sperimentazione non è, però, molto soddisfacente: da una recente indagine di Unioncamere risulta che buona parte dei procedimenti di mediazione si conclude con la mancata partecipazione di una delle parti.

La speranza è che il tentativo di conciliazione non si risolva in un mero atto formale, ma possa condurre ad una soluzione della controversia fuori dall'aula del tribunale.

mercoledì 15 febbraio 2012

Tribunale di Prato: la mediazione civile obbligatoria "ferma" il processo

La seguente Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Prato ha ad oggetto la procedura di mediazione alla quale le parti vengono invitate dal Giudice al fine di trovare una soluzione amichevole della controversia.

Il Giudice toscano osserva che "nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;
che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
  1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
  2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
  3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);"
Appare di tutta evidenza che il procedimento di mediazione civile è ormai realtà del nostro sistema processuale.

mercoledì 28 dicembre 2011

Bruxelles - 29 novembre 2011 "Proposta per Direttiva ADR consumatori"


Non ha riscontrato molto interesse la recente proposta di direttiva europea sulla risoluzione delle controversie dei consumatori, anche se la novità potrebbe essere estremamente importante e rilevante sotto il profilo dei rapporti commerciali futuri.

La "Proposta per Direttiva ADR consumatori" dello scorso 29 novembre 2011, che vi proponiamo di seguito, ha il pregio di introdurre alcune linee chiave nella futura discussione che riguarda l'Alternative Dispute Resolution for consumers.

L'introduzione di un sistema di soluzione conciliativo non è una novità in ambito europeo, in quanto già da tempo si discute in merito alla possibilità di risolvere stragiudizialmente le contestazioni transfrontaliere relative alla vendita di beni e/o servizi.

La proposta mira, invero, a garantire la professionalità e l'indipendenza degli organismi ADR chiamati a risolvere le controversie, senza però trattare un vero e proprio procedimento di ADR.

Invita gli Stati membri, anche attraverso la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net) a "selezionare" potenziali centri ADR chiamati a risolvere le contestazioni tra consumatore/venditore (o produttore).

Seguendo un canovaccio consolidato, l'Unione Europea utilizza il mezzo della Direttiva per definire principi e regole comuni che dovranno riguardare tutti gli organismi di soluzione alternativa delle controversie operanti negli Stati membri.

E' possibile, o almeno questo emerge dalla lettura della Proposta, che vi sia l'intenzione dell'Unione Europea di creare regole ed organismi ad hoc per la soluzione di controversie transfrontaliere.

Di seguito la Proposta di Direttiva ADR dello scorso 29 novembre 2011.