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venerdì 6 maggio 2016

La mediazione entra nei contratti di energia e gas dal 1° gennaio 2017

Fonte: comunicato 6 maggio 2016
Dal gennaio 2017, dopo il reclamo all'operatore, il tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas nei confronti delle imprese  - che saranno obbligate a prendervi parte - diventa il principale luogo di risoluzione delle problematiche tra le parti. In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione questo diviene condizione indispensabile per eventualmente rivolgersi al giudice. L'obbligo di attivare la conciliazione sarà operativo progressivamente  anche  per gli altri settori regolati.

Sono le novità contenute nel Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall'Autorità per l'energia, con cui si adotta una disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, riformando l'attuale regime che permette di scegliere tra il Servizio Conciliazione o i reclami di secondo livello allo Sportello per il consumatore. Viene così attuato quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità e dal Codice del consumo.

giovedì 7 aprile 2016

Mediazione civile e tentativo obbligatorio

La Cassazione è intervenuta, con la recente sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 al fine di chiarire il contrasto creatosi tra i giudici di merito e avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di mediazione nel caso di procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il giudice di legittimità ha chiarito, con il provvedimento che potete leggere di seguito, che tale onere grava sull'opponente, osisa colui che ha l'interesse primario all'introduzione del giudizio di merito.

La Cassazione, chiamata a valutare una sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha posto sotto la propria lente l’art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010, norma che prevede l'obbligo di tentativo di mediazione civile, a pena di improcedibilità del procedimento civile.

E i giudici hanno interpretato la norma secondo quella che è la sua ratio, ossia quella di ridurre il contenzioso avanti ai giudici, e quindi la parte che intenda seguire la via lunga, e quindi procedere nel processo, deve essere considerata quella gravata alla mediazione e non il creditore che abbia utilizzato il decreto ingiuntivo per ottenere immediato riconoscimento del proprio credito.

In conclusione, l’opponente ha l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto è quest'ultimo che intende bloccare la via breve (il decreto ingiuntivo), in favore della via lunga (l'ordinario giudizio di merito).

domenica 6 marzo 2016

Corecom e competenza territoriale del giudice

La pronuncia che vi proponiamo ha ad oggetto il procedimento di conciliazione obbligatoria preventiva delle controversie in materia di telefonia e la competenza territoriale del giudice chiamato a risolvere, in seguito, la controversia.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 17480 depositata il 2 settembre 2015 (Presidente: M. Finocchiaro – Relatore: R. Frasca) è stata chiamata a decidere un regolamento di competenza territoriale a seguito di una controversia avviata presso un luogo diverso da quello ove si era tenuta la procedura di conciliazione avanti al Corecom.

Ricordiamo che in materia di controversie di telefonia (l. n. 249/1997), la conciliazione deve essere tenuta avanti al luogo ove è ubicata la linea telefonica, ovvero ove è residente il consumatore.

La Corte ha affermato il principio che per queste controversie, non deriva alcun obbligo/necessità di individuare la competenza territoriale del giudice come necessariamente coincidente con quello del luogo in cui, nel caso di cui alla predetta l. n. 249 del 1997 – ha sede l’organismo territorialmente competente per il tentativo di conciliazione.

E tale limite riguarda anche il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, laddove dispone che la domanda di mediazione giudiziale va presentata presso un “organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

E ciò perché "tale delibera dell'Autorità garante non potrebbe in alcun caso incidere, tanto più in assenza di autorizzazione primaria, sulla fonte di livello legislativo e segnatamente sulle regole processuali in materia di competenza, riservate, per Costituzione, alla fonte legislativa (statale). Sicché non potrebbe una fonte di livello regolamentare costituire valida disposizione costitutiva di quella "inderogabilità disposta espressamente dalla legge" alla quale ha riguarda l'art. 28 c.p.c. e che è dedotta dal ricorso a sostegno dell'impugnativa [...]".

Ed ancora, la Corte chiarisce in modo più esplicito che "non essendo, peraltro, ex se inefficace quale condizione processuale di proponibilità l'avvenuto esperimento dell'istanza di conciliazione, ancorché svolto dinanzi a un organismo "incompetente [...]".

E quindi, anche se la conciliazione viene svolta avanti ad un Corecom diverso dal luogo ove viene incardinata la causa civile, la società di telefonia non può eccepire l'incompetenza territoriale del giudice.

Qui la sentenza.

lunedì 22 febbraio 2016

ADR consumatori vs. mediazione civile. Parola alla Corte di Giustizia

Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.

La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciata nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).

La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi). 

Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.

L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.

E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.   

Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito al procedimento di ADR da adottare per i procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.

martedì 12 gennaio 2016

La Cassazione precisa il ruolo della mediazione nel processo civile

Torniamo ad affrontare l'argomento mediazione civile obbligatoria, proponendo il recente provvedimento n. 24629/2015 con il quale la Cassazione ha ritenuto di dover precisare il ruolo della mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche nel procedimento civile ordinario.

La sentenza, depositata lo scorso 3 dicembre 2014, ha il merito di chiarire il ruolo deflattivo assunto dal procedimento di mediazione civile, e come tale la norma debba essere interpretata "alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale".

Ed ancora, la Cassazione insiste nello specificare che "[...] la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira per così dire a rendere il processo la extrema ratio cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse".

Alla mediazione civile, anche nella sua versione obbligatoria ex art. 5, viene demandato il compito di consentire, in ogni fase del processo, di ottenere una soluzione condivisa, efficiente e, in ultima istanza, più rapida.

Qui il provvedimento della Cassazione.

lunedì 28 dicembre 2015

Mediazione ordinata dal giudice: improcedibile se non viene avviata

La mediazione civile torna ad essere oggetto di interventi della giurisprudenza di merito, chiamata a dare attuazione al D. Lgs. n. 28/2010.

E il Tribunale di Roma, con la recente sentenza che vi proponiamo di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale anche nel caso di previo tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo, non preclude al giudice di disporre, ove possibile, la mediazione delegata di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.

La vicenda oggetto della decisione adottata dal Tribunale di Roma riguarda una mediazione introdotta per i danni cagionati dalla circolazione di autoveicoli, materia, che nel 2012, periodo nel quale si sono svolti i fatti, era assoggettata al regime dell’obbligatorietà della mediazione.

Il tentativo di mediazione si era concluso negativamente, causa mancata partecipazione al procedimento della compagnia di assicurazioni.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2014, disponeva la mediazione demandata ai sensi del novellato art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, invitando le parti ad avviare un procedimento di soluzione alternativa delle controversie. L'attore, ossia colui che avrebbe avuto interesse alla soluzione stragiudiziale della controvesia, non depositava l'istanza di mediazione.
 
E il Giudice di merito, a fronte della condotta omissiva tenuta dalla parte, arriva ad evidenziarne “…la mancata comprensione da parte dei soggetti costituiti del valore e dell’efficacia della mediazione”.
Il Tribunale di Roma osserva che la mediazione demandata rappresenta una forma alternativa a quella obbligatoria, ed è prevista qualora il giudice ritenga necessario/opportuno l'intervento di un mediatore.

A fronte di tale procedimento di conciliazione, consentita anche qualora vi sia stato altro tentativo di mediazione prima dell'avvio della controversia, è obbligo delle parti quello di attivare la procedura di ADR.

E la differenza rispetto al procedimento di mediazione ante causam risiede, tra l'altro, nella circostanza che la mediazione delegata dal giudice diviene obbligatoria anche in ipotesi in cui non vi sia un obbligo di conciliazione per materia.

Nella mediazione demandata, precisa il Tribunale di Roma, si è in presenza “… di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili”.
Ne consegue che la mediazione delegata assume la veste della condizione di procedibilità, la cui violazione comporta l'impossibilità di poter procedere nella valutazione del merito della controversia, così come deciso dal Tribunale di Roma con la decisione che potete leggere di seguito.

giovedì 3 settembre 2015

Da oggi, il consumatore può trovare una soluzione senza l'avvocato!

La grande novità che dovrebbe caratterizzare i prossimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e società commerciale (o professionista) è l'entrata in vigore, da oggi, del decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, con il quale viene data attuazione nel nostro Paese alla Direttiva n. 2009/22/CE, seguita alla proposta avanzata dalla Commissione Europea nel 2011 (vedi).

La norma comunitaria "sconvolge" il già precario scenario creatosi in Italia, ove le procedure di ADR che si sono sviluppate, mediazione civile obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, e negoziazione assistita legge 162/2014, non hanno portato a grandi risultati, come di recente certificato dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Quali sono gli aspetti rilevanti del D.Lgs. n. 130/2015?

(a) ambito di applicazione

La norma è chiara nel "circoscrivere" lo spazio di attuazione del D. Lgs. n. 130/2015, prevedendo la sua applicazione alla "controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista".

Le nuove regole riguardano, in buona sostanza, le controversie che nascono tra consumatore e professionista per obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi, nonché le procedure di soluzione paritetica previste in ambito nazionale (ad esempio, per i servizi telefonici, quella prevista presso il CORECOM).

(b)  soggetti abilitati alla soluzione alternativa delle controversie

La soluzione delle liti tra consumatore e professionista dovranno essere risolti da organismi istituiti presso il Ministero della Giustizia ed abilitati a questo tipo di tematiche. E quindi, dovrebbero essere previste norme attuative che definiranno l'iter per l'iscrizione degli organismi ADR, con la verifica dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità.

(c) procedura rapida (entro 90 gg.) e senza la presenza del legale

La grande novità delle norme che entrano in vigore da oggi è che la procedura di soluzione alternativa della controversia prevede un termine estremamente rapido per la sua conclusione,novanta giorni, ed esclude l'obbligo della presenza di un legale.

Il decreto, in contrasto con i recenti legislativi intervenuti in materia, dispone che le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza obbligo di assistenza legale, e che all'avvio del primo incontro di mediazione, il mediatore dovrà informare tutti i partecipanti dell'assenza di alcun obbligo di assistenza da parte di un avvocato o consulente.

(d) limitazione dei costi di procedura ADR

Il D. Lgs. n. 130/2015 pare prevedere, infine, il principio di "non onerosità" del servizio di procedura ADR, cercando di limitare i costi che devono essere sostenuti dalle parti per la fase di incontro e soluzione di queste controversie.

Il punto non è secondario, poiché il successo della procedura ADR introdotta per questi rapporti è collegato anche agli eventuali costi posti a carico delle parti per poter avviare, o comunque partecipare, a questi incontri.

Di seguito, il decreto ADR. 

venerdì 28 agosto 2015

Nuovo incentivo fiscale per le ADR

Nuovo intervento legislativo volto a favorire la soluzione alternativa delle controversie, attraverso procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, prevedendo incentivi fiscali per coloro che sostengono dei costi per la procedura di mediazione o arbitrato.

L'art. 21 bis, attuando il decreto legge di giugno con il quale erano state introdotte misure per la giustizia civile, finalizzate ad incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie ha previsto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.

Tale norma vale sia per la procedura di negoziazione assistita, sia per la mediazione civile. ovvero procedure che vedono come protagonisti i legali.

Siamo lieti di tale misura fiscale, volta a favorire queste procedure alternative, anche se l'incentivo è limitato nell'importo, e tutt'altro che disciplinato in merito alle modalità di richiesta.

Esiste il rischio, a nostro parere, che tale intervento legislativo risulti, ancora una volta, vuoto dal punto di vista della sua utilità pratica verso i destinatari, ma pieno sotto il profilo del valore politico.

Qui di seguito, la norma richiamata.

mercoledì 22 luglio 2015

Arriva il primo provvedimento ove si discute tra mediazione civile e negoziazione assistita

Il Tribunale di Verona è intervenuto, con la recente Ordinanza del 25 giugno 2015, nella discussione che sta caratterizzando gli ultimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie: quando sono coinvolti più e diversi diritti, i quali ricadono tra le materie oggetto di mediazione civile, o nella negoziazione assistita, a chi si deve rivolgere colui che intende far valere le proprie ragioni, anche attraverso un successivo giudizio in tribunale?

In altri termini: mediazione civile o negoziazione assistita?

Il Tribunale di Verona è stato chiamato a risolvere questo dubbio in una controversia ove sono coinvolti diversi diritti: il diritto reale di proprietà (ripristino di una area di parcheggio) che rientra nell'ambito del procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010; il diritto di risarcimento dei danni non patrimoniali che rientra nell'ambito della negoziazione assistita ex D. L. n. 132/2014 (convertito con la legge n. 162/2014).

Il Giudice, dopo aver rilevato che la domanda relativa al danno non patrimoniale non era determinata nel quantum, ha valutato che tutta la materia di contenzioso debba essere soggetta a procedimento di mediazione civile, rinviando le parti davanti al mediatore.

Qui la sentenza.

giovedì 4 giugno 2015

Lite condominiale–mediazione civile sempre obbligatoria

Questa settimana vi proponiamo la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, il quale ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di controversie condominiali ed obbligo di mediazione civile.

Il Dott. Di Capua, Giudice Unico, ha ribadito che le liti in materia di condominio sono sottoposte a mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010, anche nel caso di procedimento di accertamento sommario ex art. 702 c.p.c..

Di seguito il provvedimento del Tribunale di Torino.

venerdì 15 maggio 2015

Mediazione civile: il Consiglio di Stato blocca il TAR che aveva escluso i costi di mediazione fino al primo incontro

Costi di mediazione obbligatori quando si arriva al primo incontro? l'argomento ha riguardato molti organismi che prestano il servizio di mediazione civile in Italia, e che sono rimaste "freddate" dalla sentenza pronunciata dal TAR del Lazio, con la quale è stato disposto il divieto per le parti di dover pagare le spese di avvio della procedura all'esito negativo del primo incontro di mediazione (vedi).

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza che potete leggere di seguito, ha di fatto congelato la decisione del TAR, affermando che le spese vive documentate sostenute dall'Organismo di mediazione, sono comunque dovute dalle parti, prima dell'avvio del procedimento di mediazione.

Condividiamo la pronuncia del Consiglio di Stato, il quale ha corretto l'erronea pronuncia del TAR, la quale è apparsa, ai nostri occhi, come un ennesimo tentativo di demolire il procedimento di mediazione civile e, in ultima istanza, la possibilità di soluzione stragiudiziale delle controversie civile.

lunedì 16 marzo 2015

Mediazione civile–i costi di mediazione dovuti solo all’esito del procedimento

La recente sentenza pronunciata dal Tar del Lazio pare aver definito la contestata questione relativa ai costi iniziali per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il tribunale amministrativo, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 16, comma 2 del decreto ministeriale n. 180/2010, nella parte in cui prevede che all’avvio della procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a versare euro 40,00, o 80,00, per le spese di instaurazione del procedimento. Tale importo era destinato a coprire tutti i costi di segreteria ed amministrazione, e quindi appariva, ed appare tuttora a parere di chi scrive, un giusto rimborso dei costi iniziali sostenuti dall’organismo di mediazione.

A seguito della sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015, le parti non dovrebbero versare alcun importo per l’avvio del procedimento, in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro.

Si ritiene che tale nuovo intervento giurisprudenziale potrebbe rappresentare un ulteriore colpo teso ad indebolire il procedimento di mediazione civile, tenuto conto che gli organismi di mediazione potrebbero essere costretti ad offrire gratuitamente servizio di mediazione civile.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato altresì dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 3, lett. b) del citato DM n. 180/2010, nella parte in cui obbligava gli avvocati a seguire i corsi di aggiornamento biennale, sicché tale vincolo permane solo per i mediatori non iscritti ad un ordine degli avvocati, mentre per quest’ultima categoria vi è iscrizione e permanenza di diritto nell’albo nazionale dei mediatori istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qui la sentenza.

domenica 15 febbraio 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile in assenza di mediazione

Una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, Sezione III civile, ha interpretato in modo particolare, e forse discutibile, gli effetti connessi all'omesso avvio della procedura di mediazione delegata da parte del debitore che agisce in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal creditore.

Il giudice fiorentino, chiamato a decidere un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo concesso al creditore, ha ritenuto improcedibile l'azione proposta dal debitore opponente, stante l'omesso tentativo di mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il Tribunale giustifica questa soluzione, ritenendo che la procedura di mediazione, incompatibile con il procedimento monitorio come previsto dal Legislatore, è requisito/presupposto di procedibilità dell'opposizione.

Nel caso di specie, l'interesse a proporre il tentativo di mediazione gravava sull'attore opponente, ossia colui che era interessato al proseguimento dell'azione di opposizione e, quindi, in assenza di procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010, il procedimento viene considerato improcedibile da parte del Giudice adito. 

venerdì 8 agosto 2014

Da Trentino inBlu al blog “mediazione 2014”

In questo nostro penultimo incontro affrontiamo in maniera più approfondita dell’Istituto della mediazione. L’iter costitutivo di questo istituto è stato in realtà molto travagliato. È stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge del 18 giugno 2009, n. 69, (c.d. legge delega) in materia di disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

In questa legge all’art. 60 troviamo la delega conferita al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Ai sensi di questa legge “il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile commerciale”.

Tale delega ha trovato attuazione del D.Lvo. 4 marzo 2010 n. 28, che rispetto al suo impianto originario è stata più volte modifico (anche in seguito ad una sentenza della corte costituzionale esattamente la sentenza 272 del 6 dicembre 2012) da ultimo col D. Lvo 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 28.

Partiamo innanzitutto con il cominciare a capire meglio di cosa stiamo parlando esattamente.
Nell’articolo uno di questa legge sono previste una serie di definizioni tra le quali le più importanti sono:

Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere 2+ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Mediatore: la persona le persone fisiche che individualmente collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

L’organismo: l’ente pubblico privato presso il quale lo svolgersi procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.

Registro: il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia del 23 luglio 2004 numero 222.

La rimanente disciplina applicabile al processo di mediazione sarà oggetto della trasmissione della prossima settimana in cui saranno presentati alcuni casi pratici risolti dalla nostra associazione.

Doveroso ricordare in questa sede, che la mediazione costituisce ai sensi dell’art. 5 dello stesso D. Lvo 4 marzo 2010, numero 28, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò implica che qualora in alcune materie non si è espletato il tentativo di conciliazione la persona che vuole fare tutelare i propri diritti non potrà agire in giudizio.

In questo caso si parla di mediazione obbligatoria, la quale si colloca vicino ad altre forme di mediazione previste sempre dal nostro codice, come la mediazione volontaria e la mediazione delegata.

In questo senso il legislatore ha inteso aggiungere altri strumenti per la risoluzione delle controversie fra privati che possono sostituirsi all’opera ordinaria dei tribunali (anche alla luce della difficilissima situazione dei nostri, tribunali).

In questi strumenti a la nostra associazione crede e si impegna a farli conoscere il più possibile affinché anche le piccole controversie possono risolversi velocemente in maniera decisamente meno costosa. Consumatore informato collabora con enti di mediazione presenti sul territorio nazionale, ed ha proprio al proprio interno numerosi mediatori specializzati.

L’informazione, come dice lo stesso nome della nostra associazione, è la base per le nostre scelte anche laddove dovessimo trovarci in una situazione di conflitto pertanto vi invitiamo rivolgersi a noi per avere tutte le informazioni necessarie.

lunedì 21 luglio 2014

Condominio ed obbligo di mediazione civile

Questa domenica vi offriamo in visione la recente Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze, ove il giudice ha dato applicazione alle nuove norme in materia di mediazione civile obbligatoria nelle controversie aventi ad oggetto liti condominiali.

Il tema è stato affrontato nel nostro ultimo incontro a Trentino inBlu radio, dove è stata chiarita l'importanza della presenza della parte all'incontro di mediazione, a pena di invalidità della procedura, così come accertato dal giudice fiorentino nella sentenza che potete leggere di seguito.

Il Tribunale di Firenze, dopo aver ripercorso i tratti fondamentali dell'istituto della mediazione civile e commerciale, affronta una delle problematiche fondamentali che caratterizzano l'istituto: il primo incontro di mediazione.

Il giudice fiorentino, in particolare, ha rilevato che la mediazione non può essere considerata come conclusa con il primo incontro, alla presenza degli avvocati, ma senza le parti, in quanto la presenza di questi ultimi è condizioni imprescindibile del procedimento introdotto con il d. lgs. n. 28/2010.

Nel caso di liti condominiali, in particolare, la procedura può essere considerata valida solo ove siano presenti i condomini coinvolti nella lite e l'amministratore, munito di valida delega a presenziare davanti al mediatore conferita dall'assemblea condominiale.

Il Tribunale di Firenze ricorda, in modo del tutto condivisibile, che il tentativo di mediazione viene esperito anche su proposta/ordine del giudice, il quale può in ogni fase del processo invitare le parti a risolvere la controversia con la presenza di un mediatore.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Firenze.

venerdì 4 luglio 2014

Da Trentino inBlu al blog “Mediazione e liti condominiali”

Nella puntata di oggi abbiamo risposto ad una domanda di un nostro ascoltatore. Vistane l’importanza la riportiamo integralmente con la risposta. E’ sempre obbligatoria la costituzione di un fondo nel caso che si eseguano manutenzioni straordinarie nel condominio ? E chi deve costituirlo?

La legge nel nuovo articolo 1135 comma 4 del c.c., dispone che l'assemblea dei condomini qualora provveda a deliberare in merito all'approvazione di opere di manutenzione straordinaria o innovazioni debba obbligatoriamente costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. 

Tecnicamente si parlerebbe quindi di obbligatorietà da parte dell'assemblea di costituzione di detto fondo prima di adottare la delibera che autorizzi dei lavori straordinari o delle innovazioni. (Le maggioranze previste variano poi di volta in volta in rapporto al tipo di lavori che intenda deliberare l'assemblea, solitamente per le innovazioni o lavori straordinari servono sia in 1ª che 2ª convocazione almeno 500 millesimi e il voto della metà +1 degli intervenuti).

Se andiamo a cercare la ratio della norma bisogna ricordare che l'obbligo di costituzione del fondo, (nel codice dalla riforma del 2013, precedentemente era prevista la mera facoltatività) è stato inserito principalmente per costituire una garanzia patrimoniale sia per le imprese che eseguono i lavori (che possono chiedere copia della delibera che ha istituito il fondo), sia per i condomini che sono puntuali e precisi nei pagamenti dei relativi oneri. Infatti, l'insolvenza anche di un solo condomino nel pagamento di lavori di rilevante interesse economico potrebbe compromettere l’economia dell'intero condominio.

Per essere completi, è anche vero però che la norma prevista nel 1135 c.c. non è considerata inderogabile, e pertanto l'assemblea potrebbe validamente approvare l'esecuzione di lavori straordinari o innovazioni senza aver costituito il relativo fondo.

Di fronte a tale delibera l'amministratore non potrebbe legittimamente sottrarsi ad adempiere,(deve comunque far eseguire i lavori) rischiando altrimenti di essere chiamato per le sue responsabilità in relazione ai danni derivati dall'aver omesso di interventi deliberati dall'assemblea. Come si è visto spesso, purtroppo, anche in questo caso la normativa lascia spazio aperto a più ipotesi di lavoro.

La dottrina tuttavia, al fine di evitare l'onerosa costituzione immediata di un unico fondo speciale per l'esecuzione di lavori di rilevante interesse economico, ammette anche che la provvista possa essere raccolta per "trances" rapportate allo stato di avanzamento dei lavori.
Anche in quest'ultima ipotesi tuttavia è opportuno che tale volontà dei condomini sia trasfusa in una delibera assembleare per evitare il rischio di una responsabilità dell'amministratore che ha firmato il contratto di appalto senza la costituzione del fondo speciale

Per completare la risposta ricordiamo che il fondo deve essere costituito tramite una delibera assembleare che ne stabilisce l’entità, le modalità di corresponsione e la destinazione della somma. Essendo questa una somma vincolata, questa non potrà essere usata dall’amministratore per far fonte ad altre spese (es una spesa improvvisa o una carenza nel conto corrente condominiale).
Nella prossima trasmissione affronteremo il tema della mediazione nelle controversie condominiali.

venerdì 13 giugno 2014

La mediazione tributaria è condizione di procedibilità per il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il tentativo di mediazione era condizione di ammissibilità del ricorso tributario. 

La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma. 

La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione. 

L'intervento della Corte Costituzionale si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.

domenica 8 dicembre 2013

Circolare 27 novembre 2013 - chiarimenti in merito alla mediazione civile obbligatoria

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha, qualche giorno addietro, pubblicato una Circolare con la quale ha chiarito alcuni dubbi interpretativi della legge n. 98/2013, ovvero la norma che ha reintrodotto la procedura di mediazione obbligatoria.

Di seguito, potete trovare l'intervento del Ministero.

domenica 27 ottobre 2013

Con la mediazione fai la cosa giusta!

Lo scorso sabato abbiamo partecipato alla manifestazione "Fa' la cosa giusta!", bella manifestazione che si è tenuta a Trento.

Siamo intervenuti quali ospiti di Trentino inBlu radio, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento per l'ospitalità, ed abbiamo potuto presentare il nuovo progetto avviato congiuntamente con l'Organismo di mediazione Dolomiti Conciliazioni: "Con la mediazione fai la cosa giusta!".


Un momento dell'incontro dello scorso
sabato, con il Delegato Silvio Cornella 
e la giornalista Michela Grazzi.
Durante l'incontro di sabato 26 ottobre 2013, abbiamo colto l'occasione per chiarire le novità più rilevanti che sono state introdotte con il Decreto del Fare, provvedimento che ha riproposto la mediazione civile e commerciale obbligatoria, dopo l'intervento con il quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato parzialmente incostituzionale il D. Lgs. n. 28/2010 (vedi).

Il procedimento di soluzione alternativa delle controversie è tornato obbligatorio in alcune materie, nelle quali colui che intende agire in giudizio deve, prima di rivolgersi al giudice, tentare di risolvere il contrasto mediante una mediazione civile.



Le materie ove la conciliazione è obbligatoria sono:


- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo della stampa o altri mezzi
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Ricordiamo che la mediazione può anche essere disposta dal giudice, quale mezzo di soluzione delle controversie previsto con la Direttiva 2008/52/CE. 

Di fronte alla nuova, e speriamo definitiva, realtà apparsa nel nostro ordinamento, l'Associazione ha deciso di avviare un rapporto di collaborazione con l'Organismo Dolomiti Conciliazioni, con la quale è stato deciso di avviare un rapporto di partnership.

Dolomiti Conciliazioni è una realtà che opera da anni nel territorio della Provincia di Trento, e non solo, offrendo un importante servizio di conciliazione volto a risolvere le controversie senza doversi rivolgere al tribunale.


Un altro momento dell'incontro
con gli amici di Trentino inBlu radio
L'accordo tra Consumatore Informato e Dolomiti Conciliazioni è finalizzato, in primo luogo, a rendere più chiaro il significato e i vantaggi collegati alla mediazione civile, consentendo al cittadino di comprendere la convenienza a trovare un accordo al di fuori delle normali vie legali.

L'Associazione ritiene, sotto questo profilo, che grazie a questo accordo sarà possibile operare un costante controllo del fenomeno della mediazione, avvalendosi della professionalità dell'Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a mediazione@consumatoreinformato.it, oppure seguendoci attraverso il nostro blog della mediazione civile.