Visualizzazione post con etichetta mediatore. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta mediatore. Mostra tutti i post

venerdì 6 maggio 2016

La mediazione entra nei contratti di energia e gas dal 1° gennaio 2017

Fonte: comunicato 6 maggio 2016
Dal gennaio 2017, dopo il reclamo all'operatore, il tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas nei confronti delle imprese  - che saranno obbligate a prendervi parte - diventa il principale luogo di risoluzione delle problematiche tra le parti. In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione questo diviene condizione indispensabile per eventualmente rivolgersi al giudice. L'obbligo di attivare la conciliazione sarà operativo progressivamente  anche  per gli altri settori regolati.

Sono le novità contenute nel Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall'Autorità per l'energia, con cui si adotta una disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, riformando l'attuale regime che permette di scegliere tra il Servizio Conciliazione o i reclami di secondo livello allo Sportello per il consumatore. Viene così attuato quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità e dal Codice del consumo.

giovedì 3 settembre 2015

Da oggi, il consumatore può trovare una soluzione senza l'avvocato!

La grande novità che dovrebbe caratterizzare i prossimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e società commerciale (o professionista) è l'entrata in vigore, da oggi, del decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, con il quale viene data attuazione nel nostro Paese alla Direttiva n. 2009/22/CE, seguita alla proposta avanzata dalla Commissione Europea nel 2011 (vedi).

La norma comunitaria "sconvolge" il già precario scenario creatosi in Italia, ove le procedure di ADR che si sono sviluppate, mediazione civile obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, e negoziazione assistita legge 162/2014, non hanno portato a grandi risultati, come di recente certificato dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Quali sono gli aspetti rilevanti del D.Lgs. n. 130/2015?

(a) ambito di applicazione

La norma è chiara nel "circoscrivere" lo spazio di attuazione del D. Lgs. n. 130/2015, prevedendo la sua applicazione alla "controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista".

Le nuove regole riguardano, in buona sostanza, le controversie che nascono tra consumatore e professionista per obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi, nonché le procedure di soluzione paritetica previste in ambito nazionale (ad esempio, per i servizi telefonici, quella prevista presso il CORECOM).

(b)  soggetti abilitati alla soluzione alternativa delle controversie

La soluzione delle liti tra consumatore e professionista dovranno essere risolti da organismi istituiti presso il Ministero della Giustizia ed abilitati a questo tipo di tematiche. E quindi, dovrebbero essere previste norme attuative che definiranno l'iter per l'iscrizione degli organismi ADR, con la verifica dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità.

(c) procedura rapida (entro 90 gg.) e senza la presenza del legale

La grande novità delle norme che entrano in vigore da oggi è che la procedura di soluzione alternativa della controversia prevede un termine estremamente rapido per la sua conclusione,novanta giorni, ed esclude l'obbligo della presenza di un legale.

Il decreto, in contrasto con i recenti legislativi intervenuti in materia, dispone che le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza obbligo di assistenza legale, e che all'avvio del primo incontro di mediazione, il mediatore dovrà informare tutti i partecipanti dell'assenza di alcun obbligo di assistenza da parte di un avvocato o consulente.

(d) limitazione dei costi di procedura ADR

Il D. Lgs. n. 130/2015 pare prevedere, infine, il principio di "non onerosità" del servizio di procedura ADR, cercando di limitare i costi che devono essere sostenuti dalle parti per la fase di incontro e soluzione di queste controversie.

Il punto non è secondario, poiché il successo della procedura ADR introdotta per questi rapporti è collegato anche agli eventuali costi posti a carico delle parti per poter avviare, o comunque partecipare, a questi incontri.

Di seguito, il decreto ADR. 

venerdì 28 agosto 2015

Nuovo incentivo fiscale per le ADR

Nuovo intervento legislativo volto a favorire la soluzione alternativa delle controversie, attraverso procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, prevedendo incentivi fiscali per coloro che sostengono dei costi per la procedura di mediazione o arbitrato.

L'art. 21 bis, attuando il decreto legge di giugno con il quale erano state introdotte misure per la giustizia civile, finalizzate ad incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie ha previsto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.

Tale norma vale sia per la procedura di negoziazione assistita, sia per la mediazione civile. ovvero procedure che vedono come protagonisti i legali.

Siamo lieti di tale misura fiscale, volta a favorire queste procedure alternative, anche se l'incentivo è limitato nell'importo, e tutt'altro che disciplinato in merito alle modalità di richiesta.

Esiste il rischio, a nostro parere, che tale intervento legislativo risulti, ancora una volta, vuoto dal punto di vista della sua utilità pratica verso i destinatari, ma pieno sotto il profilo del valore politico.

Qui di seguito, la norma richiamata.