venerdì 28 dicembre 2012

Sentenza n. 272/2012: la mediazione obbligatoria viene "cancellata" dalla Corte Costituzionale

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Corte Costituzionale - sentenza n. 272/2012

mercoledì 24 ottobre 2012

Mediazione civile obbligatoria: la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità

La Corte Costituzionale ha reso noto, con il comunicato stampa che proponiamo di seguito, di aver dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

All'esito della decisione assunta dalla Corte Costituzionale, lo sviluppo del sistema di soluzione delle controversie in materia civile e commerciale con mediazione civile subisce un brusco arresto.

Di seguito il comunicato stampa della Corte Costituzionale.

lunedì 24 settembre 2012

Tribunale di Mantova: la domanda di mediazione non deve contenere argomenti di diritto

Quale deve essere il contenuto della domanda di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010?

Quando viene avanzata istanza di mediazione è obbligatorio inserire contestazioni di diritto e norme giuridiche che si assumono violate? 

Il Tribunale di Mantova, con l'Ordinanza dello scorso 25 giugno 2012 che vi proponiamo di seguito, fornisce una risposta negativa al quesito appena proposto.

Il giudice osserva che l'art. 4 del d. lgs. 28/2012 non prevede alcun obbligo di inserire alcuna violazione giuridica nella domanda di mediazione.


E' sufficiente, ai fini della validità del procedimento di mediazione, che la parte indichi con chiarezza l'oggetto e le ragioni della pretesa, producendo i documenti posti a fondamento della propria richiesta.

Tale obbligo può essere adempiuto dalla richiedente anche con linguaggio privo di tecnicismo ma sufficientemente chiaro, conciso e che consenta alle parti, con l'aiuto del mediatore, di raggiungere un accordo conciliativo.

Il procedimento di mediazione non ha alcun fine di risolvere il contrasto con il diritto, ma si limita a ricomporre la lite in modo amichevole tra le parti.

Potete leggere, di seguito, la pronuncia del Tribunale di Mantova.

martedì 11 settembre 2012

Mediazione a domanda «libera»

Le pronunce dei giudici di merito fanno il "tagliando" alla mediazione civile, coordinando con la normativa processuale l'iter per la soluzione delle controversie civili e commerciali, prevista dal Dlgs 28/2010.
Il contenuto della domanda
Per la proposizione delle domande in sede di mediazione – all'interno della quale l'assistenza tecnica non è indispensabile – non è necessario che le istanze siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico. È sufficiente, come sancito dall'articolo 4 del Dlgs 28, che la domanda di mediazione abbia al suo interno l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, anche con un linguaggio privo di tecnicismi, al fine di consentire, alle parti, di raggiungere un accordo conciliativo in merito a essa (tribunale di Mantova, ordinanza 25 giugno 2012).
L'obbligatorietà della mediazione è determinata dal contenuto della domanda giudiziale e l'istanza può essere avanzata sia dall'attore sia – in via riconvenzionale – dalle altre parti del giudizio (convenuto e terzo chiamato). Il punto è stato chiarito dalla sezione di Ostia del tribunale di Roma (sentenza del 15 marzo 2012): durante la causa di rilascio dell'immobile instaurata dal locatore, il conduttore ha chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese rimaste a proprio carico per la ristrutturazione dell'immobile; su questa specifica domanda giudiziale, il giudice ha rinviato le parti alla mediazione obbligatoria. Peraltro, va precisato che al mancato esperimento della mediazione sulla singola domanda (anche riconvenzionale), ne consegue l'eventuale improcedibilità della medesima e non dell'intero giudizio.
E ancora. Se all'interno di un processo già instaurato per una domanda non soggetta allo strumento conciliativo viene proposta una domanda riconvenzionale riguardante una materia che ricade nell'ambito della mediazione obbligatoria, c'è l'obbligo di fissare nuova udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi (articolo 6, Dlgs 28), così da consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione omesso. In tal caso sarà necessario – ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice di procedura civile – separare la domanda riconvenzionale dalla domanda principale; tuttavia, prima della separazione, i giudici di merito ritengono opportuno acquisire l'eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, dato il forte collegamento tra le due domande dell'attore e del convenuto, così da evitarsi la separazione del processo (tribunale di Como, sezione di Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012).

fonte: Sole24ore

mercoledì 6 giugno 2012

Non partecipi alla mediazione civile obbligatoria? il giudice ti può sanzionare ex art. 8 d. lgs. 28/2010

La parte che si sottrae volontariamente alla procedura di mediazione, in assenza di valide ragioni, deve essere condannata alla sanzione ex art. 8, comma 5, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in misura del valore del contributo unificato.

Così ha deciso il Tribunale di Termini Imerese, il quale ha ritenuto liquidabile tale importo già durante il procedimento perché "la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio".

Il Giudice ha ritenuto non giustificabile la condotta con la quale la parte si è volontariamente alla procedura di mediazione, avendo di fatto impedito l'avvio del procedimento che avrebbe potuto evitare il ricorso al Tribunale.

domenica 6 maggio 2012

No alla mediazione civile ex d. lgs. 28/2010 per le cause davanti al giudice di pace

La mediazione civile obbligatoria sta diventando mezzo alternativo al tribunale per la soluzione delle controversie.


Tale soluzione, però, trova ancora alcune resistenze come si evince dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Napoli che vi proponiamo di seguito.



Il caso affrontato dal Giudice è relativo ad una contestazione in materia di contratti assicurativi "RC Auto", materia che è entrata nell'area del cd. "obbligo di tentativo di conciliazione", a partire dallo scorso marzo.


L'organo giudicante ha ritenuto non applicabile le norme in materia di mediazione civile, introdotte con il d. lgs. 28/2010, in quanto tale norma non indica l'obbligatorietà del procedimento per le cause avanti al Giudice di Pace.


La norma, sostiene sempre il GdiP, non ha introdotto alcuna abrogazione espressa degli articoli 320 e 322 c.p.c., sicché le controversie decise da questo organo giurisdizionale non devono, a detta del giudice, essere sottoposte a tentativo di mediazione.


Il Giudice di Pace di Napoli si ritiene, quindi, escluso dalle norme in materia di procedimento di conciliazione obbligatorio.

E' evidente che se tale principio dovesse trovare conferma in futuro, il procedimento di mediazione obbligatoria verrebbe fatalmente ridimensionato.

venerdì 4 maggio 2012

Mediazione e questione di legittimità: fissata per il prossimo 23 ottobre 2012 l'udienza di discussione presso la Corte Costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione per le controversie in materia civile, introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 5 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e sollevata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), verrà discussa in udienza pubblica presso la Corte Costituzionale il prossimo 23 ottobre 2012.

La comunicazione della segreteria della Corte Costituzionale ha comunicato anche che il relatore del procedimento, avviato dal TAR del Lazio con Ordinanza del 12 aprile 2011, sarà il dr. Alessandro Criscuolo, ex giudice di Cassazione.