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venerdì 8 agosto 2014

Da Trentino inBlu al blog “mediazione 2014”

In questo nostro penultimo incontro affrontiamo in maniera più approfondita dell’Istituto della mediazione. L’iter costitutivo di questo istituto è stato in realtà molto travagliato. È stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge del 18 giugno 2009, n. 69, (c.d. legge delega) in materia di disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

In questa legge all’art. 60 troviamo la delega conferita al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Ai sensi di questa legge “il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile commerciale”.

Tale delega ha trovato attuazione del D.Lvo. 4 marzo 2010 n. 28, che rispetto al suo impianto originario è stata più volte modifico (anche in seguito ad una sentenza della corte costituzionale esattamente la sentenza 272 del 6 dicembre 2012) da ultimo col D. Lvo 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 28.

Partiamo innanzitutto con il cominciare a capire meglio di cosa stiamo parlando esattamente.
Nell’articolo uno di questa legge sono previste una serie di definizioni tra le quali le più importanti sono:

Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere 2+ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Mediatore: la persona le persone fisiche che individualmente collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

L’organismo: l’ente pubblico privato presso il quale lo svolgersi procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.

Registro: il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia del 23 luglio 2004 numero 222.

La rimanente disciplina applicabile al processo di mediazione sarà oggetto della trasmissione della prossima settimana in cui saranno presentati alcuni casi pratici risolti dalla nostra associazione.

Doveroso ricordare in questa sede, che la mediazione costituisce ai sensi dell’art. 5 dello stesso D. Lvo 4 marzo 2010, numero 28, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò implica che qualora in alcune materie non si è espletato il tentativo di conciliazione la persona che vuole fare tutelare i propri diritti non potrà agire in giudizio.

In questo caso si parla di mediazione obbligatoria, la quale si colloca vicino ad altre forme di mediazione previste sempre dal nostro codice, come la mediazione volontaria e la mediazione delegata.

In questo senso il legislatore ha inteso aggiungere altri strumenti per la risoluzione delle controversie fra privati che possono sostituirsi all’opera ordinaria dei tribunali (anche alla luce della difficilissima situazione dei nostri, tribunali).

In questi strumenti a la nostra associazione crede e si impegna a farli conoscere il più possibile affinché anche le piccole controversie possono risolversi velocemente in maniera decisamente meno costosa. Consumatore informato collabora con enti di mediazione presenti sul territorio nazionale, ed ha proprio al proprio interno numerosi mediatori specializzati.

L’informazione, come dice lo stesso nome della nostra associazione, è la base per le nostre scelte anche laddove dovessimo trovarci in una situazione di conflitto pertanto vi invitiamo rivolgersi a noi per avere tutte le informazioni necessarie.

venerdì 4 luglio 2014

Da Trentino inBlu al blog “Mediazione e liti condominiali”

Nella puntata di oggi abbiamo risposto ad una domanda di un nostro ascoltatore. Vistane l’importanza la riportiamo integralmente con la risposta. E’ sempre obbligatoria la costituzione di un fondo nel caso che si eseguano manutenzioni straordinarie nel condominio ? E chi deve costituirlo?

La legge nel nuovo articolo 1135 comma 4 del c.c., dispone che l'assemblea dei condomini qualora provveda a deliberare in merito all'approvazione di opere di manutenzione straordinaria o innovazioni debba obbligatoriamente costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. 

Tecnicamente si parlerebbe quindi di obbligatorietà da parte dell'assemblea di costituzione di detto fondo prima di adottare la delibera che autorizzi dei lavori straordinari o delle innovazioni. (Le maggioranze previste variano poi di volta in volta in rapporto al tipo di lavori che intenda deliberare l'assemblea, solitamente per le innovazioni o lavori straordinari servono sia in 1ª che 2ª convocazione almeno 500 millesimi e il voto della metà +1 degli intervenuti).

Se andiamo a cercare la ratio della norma bisogna ricordare che l'obbligo di costituzione del fondo, (nel codice dalla riforma del 2013, precedentemente era prevista la mera facoltatività) è stato inserito principalmente per costituire una garanzia patrimoniale sia per le imprese che eseguono i lavori (che possono chiedere copia della delibera che ha istituito il fondo), sia per i condomini che sono puntuali e precisi nei pagamenti dei relativi oneri. Infatti, l'insolvenza anche di un solo condomino nel pagamento di lavori di rilevante interesse economico potrebbe compromettere l’economia dell'intero condominio.

Per essere completi, è anche vero però che la norma prevista nel 1135 c.c. non è considerata inderogabile, e pertanto l'assemblea potrebbe validamente approvare l'esecuzione di lavori straordinari o innovazioni senza aver costituito il relativo fondo.

Di fronte a tale delibera l'amministratore non potrebbe legittimamente sottrarsi ad adempiere,(deve comunque far eseguire i lavori) rischiando altrimenti di essere chiamato per le sue responsabilità in relazione ai danni derivati dall'aver omesso di interventi deliberati dall'assemblea. Come si è visto spesso, purtroppo, anche in questo caso la normativa lascia spazio aperto a più ipotesi di lavoro.

La dottrina tuttavia, al fine di evitare l'onerosa costituzione immediata di un unico fondo speciale per l'esecuzione di lavori di rilevante interesse economico, ammette anche che la provvista possa essere raccolta per "trances" rapportate allo stato di avanzamento dei lavori.
Anche in quest'ultima ipotesi tuttavia è opportuno che tale volontà dei condomini sia trasfusa in una delibera assembleare per evitare il rischio di una responsabilità dell'amministratore che ha firmato il contratto di appalto senza la costituzione del fondo speciale

Per completare la risposta ricordiamo che il fondo deve essere costituito tramite una delibera assembleare che ne stabilisce l’entità, le modalità di corresponsione e la destinazione della somma. Essendo questa una somma vincolata, questa non potrà essere usata dall’amministratore per far fonte ad altre spese (es una spesa improvvisa o una carenza nel conto corrente condominiale).
Nella prossima trasmissione affronteremo il tema della mediazione nelle controversie condominiali.

martedì 12 novembre 2013

Da Trentino inBlu al blog “mediazione tributaria: a che punto siamo?”

Una delle novità introdotte di recente, la mediazione tributaria, rischia di essere cancellata dall'intervento della Corte Costituzionale. 

Il Giudice delle leggi potrebbe demolire il procedimento conciliativo in materia di tasse, così come già accaduto per la mediazione civile e commerciale. Il venerdì radiofonico di Trentino inBlu radio è stato dedicato alla mediazione tributaria e a ciò che potrebbe accadere con l'intervento della Consulta.

- Mediazione tributaria ex art. 17 bis – una novità per il contenzioso fiscale
La mediazione tributaria è stata introdotta poco più di un anno fa, mediante l'art. 17 allorché è stato l'art. 17 – bis del D. Lgs. 546/1992, il quale ha previsto che per gli atti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore ad euro 20.000,00, il contribuente deve esperire tentativo conciliativo prima di agire in giudizio.In parole più semplici, il contribuente che intenda impugnare l'atto emesso dall'Agenzia deve necessariamente inviare un reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato il provvedimento.

Quest'ultima, o meglio un ufficio al suo interno, deve valutare il reclamo proposto dal contribuente e, nel caso in cui risulti fondata la contestazione, può provvedere a cancellare/modificare il provvedimento impugnato.Come già evidenziato in precedenza, due sono i requisiti perchè possa essere avviato il procedimento dei mediazione tributaria:
  • valore della lite inferiore a 20.000,00;
  • provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Si osserva, invero, che con l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio all'interno dell'Agenzia delle Entrate avvenuta lo scorso 2 aprile 2012, anche gli atti inerenti il vecchio catasto rientrano nella procedura di mediazione tributaria.Il procedimento di mediazione ha un limite temporale, in quanto deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, decorsi i quali, nel caso di silenzio dell'amministrazione, il contribuente potrà adire la Commissione Provinciale Tributaria competente.

- Mediazione tributaria e legittimità costituzionale
La finalità perseguita dal nostro Legislatore era quella di ridurre il piccolo contenzioso fiscale, consentendo alle parti – contribuente e fisco – di trovare una soluzione immediata e soddisfacente per entrambi.In effetti, così come riconosciuto di recente anche dall'Agenzia delle Entrate, tale risultato è stato parzialmente raggiunto, in quanto è stata evidenziata una riduzione dei ricorsi di circa il 30%.

Ed il successo della procedura di mediazione tributaria è stato maggiore nella nostra Provincia, in quanto in Trentino l'82% delle liti inferiori ai 20.000,00 euro si è fermata alla fase della mediazione (vedi).

Per contro, sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

I dubbi di costituzionalità e di tutela del contribuente sono stati manifestati da alcune Commissioni tributarie provinciali, le quali hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha sollevato una prima questione di legittimità mediazione tributaria, chiedendo alla Corte Costituzionale se il procedimento di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 sia imparziale ed equidistante.

La CTP ha, infatti, che l'organismo che decide l'istanza avanzata dal contribuente potrebbe non essere imparziali, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

Ricordiamo, infatti, che l'Ufficio chiamato a visionare l'istanza del contribuente è all'interno dell'Amministrazione finanziaria.

b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità
Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.Una ulteriore questione evidenziata è relativa alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di conoscere in anticipo le argomentazioni del contribuente, decidendo, di volta in volta, se accettarle o andare al contenzioso.

Cosa succede ora?
La Corte Costituzionale è chiamata ad una decisione difficile, in quanto potrebbe cancellare un procedimento che ha prodotto risultati positivi, riducendo sensibilmente il contenzioso in materia tributaria.

Allo stesso tempo, le carenze della mediazione tributaria appaiono abbastanza gravi, e difficilmente potranno essere ignorate dalla Consulta.

domenica 27 ottobre 2013

Con la mediazione fai la cosa giusta!

Lo scorso sabato abbiamo partecipato alla manifestazione "Fa' la cosa giusta!", bella manifestazione che si è tenuta a Trento.

Siamo intervenuti quali ospiti di Trentino inBlu radio, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento per l'ospitalità, ed abbiamo potuto presentare il nuovo progetto avviato congiuntamente con l'Organismo di mediazione Dolomiti Conciliazioni: "Con la mediazione fai la cosa giusta!".


Un momento dell'incontro dello scorso
sabato, con il Delegato Silvio Cornella 
e la giornalista Michela Grazzi.
Durante l'incontro di sabato 26 ottobre 2013, abbiamo colto l'occasione per chiarire le novità più rilevanti che sono state introdotte con il Decreto del Fare, provvedimento che ha riproposto la mediazione civile e commerciale obbligatoria, dopo l'intervento con il quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato parzialmente incostituzionale il D. Lgs. n. 28/2010 (vedi).

Il procedimento di soluzione alternativa delle controversie è tornato obbligatorio in alcune materie, nelle quali colui che intende agire in giudizio deve, prima di rivolgersi al giudice, tentare di risolvere il contrasto mediante una mediazione civile.



Le materie ove la conciliazione è obbligatoria sono:


- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo della stampa o altri mezzi
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Ricordiamo che la mediazione può anche essere disposta dal giudice, quale mezzo di soluzione delle controversie previsto con la Direttiva 2008/52/CE. 

Di fronte alla nuova, e speriamo definitiva, realtà apparsa nel nostro ordinamento, l'Associazione ha deciso di avviare un rapporto di collaborazione con l'Organismo Dolomiti Conciliazioni, con la quale è stato deciso di avviare un rapporto di partnership.

Dolomiti Conciliazioni è una realtà che opera da anni nel territorio della Provincia di Trento, e non solo, offrendo un importante servizio di conciliazione volto a risolvere le controversie senza doversi rivolgere al tribunale.


Un altro momento dell'incontro
con gli amici di Trentino inBlu radio
L'accordo tra Consumatore Informato e Dolomiti Conciliazioni è finalizzato, in primo luogo, a rendere più chiaro il significato e i vantaggi collegati alla mediazione civile, consentendo al cittadino di comprendere la convenienza a trovare un accordo al di fuori delle normali vie legali.

L'Associazione ritiene, sotto questo profilo, che grazie a questo accordo sarà possibile operare un costante controllo del fenomeno della mediazione, avvalendosi della professionalità dell'Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a mediazione@consumatoreinformato.it, oppure seguendoci attraverso il nostro blog della mediazione civile.


lunedì 24 settembre 2012

Tribunale di Mantova: la domanda di mediazione non deve contenere argomenti di diritto

Quale deve essere il contenuto della domanda di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010?

Quando viene avanzata istanza di mediazione è obbligatorio inserire contestazioni di diritto e norme giuridiche che si assumono violate? 

Il Tribunale di Mantova, con l'Ordinanza dello scorso 25 giugno 2012 che vi proponiamo di seguito, fornisce una risposta negativa al quesito appena proposto.

Il giudice osserva che l'art. 4 del d. lgs. 28/2012 non prevede alcun obbligo di inserire alcuna violazione giuridica nella domanda di mediazione.


E' sufficiente, ai fini della validità del procedimento di mediazione, che la parte indichi con chiarezza l'oggetto e le ragioni della pretesa, producendo i documenti posti a fondamento della propria richiesta.

Tale obbligo può essere adempiuto dalla richiedente anche con linguaggio privo di tecnicismo ma sufficientemente chiaro, conciso e che consenta alle parti, con l'aiuto del mediatore, di raggiungere un accordo conciliativo.

Il procedimento di mediazione non ha alcun fine di risolvere il contrasto con il diritto, ma si limita a ricomporre la lite in modo amichevole tra le parti.

Potete leggere, di seguito, la pronuncia del Tribunale di Mantova.

domenica 15 aprile 2012

Da Trentino inBlu al blog: novità dal mondo della mediazione


Nel nostro incontro radiofonico di questa settimana a Trentino inBlu siamo  siamo tornati a trattare il tema della procedura di mediazione.
Abbiamo analizzato le novità in materia di mediazione civile, introdotta nel nostro ordinamento con il d. lgs. 28/2010, e trattato brevemente la mediazione tributaria, disciplinata dal nuovo art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

(1) Mediazione civile – ultime novità
La mediazione civile, divenuta obbligatoria nel maggio 2011, ha subito una accelerazione lo scorso marzo, allorché tall procedura è divenuta obbligatoria anche per le controversie aventi ad oggetto RC auto e per le liti condominiali (vedi).
La composizione amichevole delle controversie, quindi, è un tentativo che deve essere percorso obbligatoriamente anche per queste liti, ossia è condizione di procedibilità per poter adire al giudice ordinario.
Dal 21 marzo 2012, quindi, le liti aventi ad oggetto le questioni condominiali o l’RC auto sono sottoposte alla mediazione civile obbligatoria.
Quali controversie entrano in mediazione?
Ad esempio, per quel che riguarda il tema condominio, rientrano in mediazione le controversie relative ai millesimi condominiali, alle spese comuni, alle riparazioni delle parti comuni, alle impugnazioni delle delibere assembleari.
Per quel che riguarda la RC auto, sono oggetto di mediazione i sinistri stradali che coinvolgono molti consumatori. 
La procedura di mediazione sta diventando un mezzo conosciuto tant’è che la possibilità di soluzione alternativa della controversia si sta sviluppando anche al di fuori delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
E’ il caso del Tribunale di Prato, il quale, con un recente provvedimento, ha ritenuto di dover fermare il processo già avviato tra le parti ed invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione.
La peculiarità di tale decisione è che la materia oggetto di contenzioso non  rientra tra quelle per le quali vi è l'obbligo ex d. lgs. 28/2010.
Il giudice ha ritenuto, quindi, possibile la soluzione amichevole della controversia attraverso il procedimento di mediazione civile, chiedendo alle parti di avviare una procedura di mediazione libera.
Questo provvedimento del Tribunale di Prato certifica ulteriormente che la procedura di mediazione è divenuta una realtà del nostro sistema processuale, utilizzata anche al di fuori dei casi per i quali la legge rende obbligatorio il tentativo di chiusura amichevole della controversia (vedi).


In conclusione, le materie che sono oggetto di mediazione obbligatoria sono:


- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- RC auto;
- condominio;

(2) Mediazione tributaria
Dallo scorso 2 aprile 2012 è entrato in vigore un nuovo mezzo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente: la mediazione tributaria.
Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie.
Si aggiunge ad altri mezzi, quali l’autotutela, la conciliazione, il concordato e la procedura di accertamento con adesione (d. lgs. 218/1997) messi a disposizione di coloro che intendano chiudere le proprie pendenze con il fisco.

Quando trova applicazione il procedimento di reclamo – mediazione?
- per liti di valore inferiore ai 20.000,00 euro;
- per atti emessi dall’Ufficio dopo il 2 aprile 2012;
- entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate;

Cosa bisogna fare per avviare il procedimento di reclamo – mediazione?
Occorre presentare una istanza con la quale il contribuente:
a. narra brevemente i fatti;
b. indica i motivi per i quali l’atto notificato dall’Agenzia deve essere annullato (totalmente o parzialmente);
c. formula una proposta di mediazione e chiede la sospensione dell’atto;

Quale risposta dall’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate può decidere di accogliere la richiesta del contribuente, ovvero avanzare una controproposta al contribuente.
Si attiva, quindi, una fase di “negoziazione” tra le parti al fine di chiudere la vicenda in via amichevole ed immediata.
Se viene raggiunto un accordo, il contribuente provvede a versare la somma stabilita, anche ratealmente, secondo i termini stabiliti tra le parti ed ottenere una riduzione del 40% delle sanzioni.
L’Ufficio può, infine, decidere di non accogliere alcuna proposta da parte del contribuente, il quale si dovrà recare alla Commissione Tributaria per ottenere giustizia.

Quali atti possono essere oggetto di mediazione?
Rientrano nell’ambito del reclamo – mediazione tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate entro i 20.000,00 euro ed impugnabili dal  e quindi:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- ruoli (c.d. avvisi bonari ex 36 bis e 36 ter (detrazioni));
- provvedimento di “silenzio rifiuto” conseguente ad istanza di rimborso;

Limiti?
Il limite più evidente che caratterizza questo procedimento è l’assenza dell’imparzialità nel senso che il soggetto che ha emesso l’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate, è anche quello che controlla il procedimento di mediazione.
In altri termini, la mediazione viene gestita da altro ufficio della stessa Agenzia delle Entrate.
Il rischio è, inoltre, quello di rallentare l’accesso alla giustizia tributaria e disincentivare il ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto.

Vi proponiamo, di seguito, la Circolare 9/E dello scorso marzo 2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti del procedimento di mediazione/reclamo disciplinato ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.