domenica 6 maggio 2012

No alla mediazione civile ex d. lgs. 28/2010 per le cause davanti al giudice di pace

La mediazione civile obbligatoria sta diventando mezzo alternativo al tribunale per la soluzione delle controversie.


Tale soluzione, però, trova ancora alcune resistenze come si evince dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Napoli che vi proponiamo di seguito.



Il caso affrontato dal Giudice è relativo ad una contestazione in materia di contratti assicurativi "RC Auto", materia che è entrata nell'area del cd. "obbligo di tentativo di conciliazione", a partire dallo scorso marzo.


L'organo giudicante ha ritenuto non applicabile le norme in materia di mediazione civile, introdotte con il d. lgs. 28/2010, in quanto tale norma non indica l'obbligatorietà del procedimento per le cause avanti al Giudice di Pace.


La norma, sostiene sempre il GdiP, non ha introdotto alcuna abrogazione espressa degli articoli 320 e 322 c.p.c., sicché le controversie decise da questo organo giurisdizionale non devono, a detta del giudice, essere sottoposte a tentativo di mediazione.


Il Giudice di Pace di Napoli si ritiene, quindi, escluso dalle norme in materia di procedimento di conciliazione obbligatorio.

E' evidente che se tale principio dovesse trovare conferma in futuro, il procedimento di mediazione obbligatoria verrebbe fatalmente ridimensionato.

venerdì 4 maggio 2012

Mediazione e questione di legittimità: fissata per il prossimo 23 ottobre 2012 l'udienza di discussione presso la Corte Costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione per le controversie in materia civile, introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 5 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e sollevata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), verrà discussa in udienza pubblica presso la Corte Costituzionale il prossimo 23 ottobre 2012.

La comunicazione della segreteria della Corte Costituzionale ha comunicato anche che il relatore del procedimento, avviato dal TAR del Lazio con Ordinanza del 12 aprile 2011, sarà il dr. Alessandro Criscuolo, ex giudice di Cassazione.

domenica 15 aprile 2012

Da Trentino inBlu al blog: novità dal mondo della mediazione


Nel nostro incontro radiofonico di questa settimana a Trentino inBlu siamo  siamo tornati a trattare il tema della procedura di mediazione.
Abbiamo analizzato le novità in materia di mediazione civile, introdotta nel nostro ordinamento con il d. lgs. 28/2010, e trattato brevemente la mediazione tributaria, disciplinata dal nuovo art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

(1) Mediazione civile – ultime novità
La mediazione civile, divenuta obbligatoria nel maggio 2011, ha subito una accelerazione lo scorso marzo, allorché tall procedura è divenuta obbligatoria anche per le controversie aventi ad oggetto RC auto e per le liti condominiali (vedi).
La composizione amichevole delle controversie, quindi, è un tentativo che deve essere percorso obbligatoriamente anche per queste liti, ossia è condizione di procedibilità per poter adire al giudice ordinario.
Dal 21 marzo 2012, quindi, le liti aventi ad oggetto le questioni condominiali o l’RC auto sono sottoposte alla mediazione civile obbligatoria.
Quali controversie entrano in mediazione?
Ad esempio, per quel che riguarda il tema condominio, rientrano in mediazione le controversie relative ai millesimi condominiali, alle spese comuni, alle riparazioni delle parti comuni, alle impugnazioni delle delibere assembleari.
Per quel che riguarda la RC auto, sono oggetto di mediazione i sinistri stradali che coinvolgono molti consumatori. 
La procedura di mediazione sta diventando un mezzo conosciuto tant’è che la possibilità di soluzione alternativa della controversia si sta sviluppando anche al di fuori delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
E’ il caso del Tribunale di Prato, il quale, con un recente provvedimento, ha ritenuto di dover fermare il processo già avviato tra le parti ed invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione.
La peculiarità di tale decisione è che la materia oggetto di contenzioso non  rientra tra quelle per le quali vi è l'obbligo ex d. lgs. 28/2010.
Il giudice ha ritenuto, quindi, possibile la soluzione amichevole della controversia attraverso il procedimento di mediazione civile, chiedendo alle parti di avviare una procedura di mediazione libera.
Questo provvedimento del Tribunale di Prato certifica ulteriormente che la procedura di mediazione è divenuta una realtà del nostro sistema processuale, utilizzata anche al di fuori dei casi per i quali la legge rende obbligatorio il tentativo di chiusura amichevole della controversia (vedi).


In conclusione, le materie che sono oggetto di mediazione obbligatoria sono:


- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- RC auto;
- condominio;

(2) Mediazione tributaria
Dallo scorso 2 aprile 2012 è entrato in vigore un nuovo mezzo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente: la mediazione tributaria.
Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie.
Si aggiunge ad altri mezzi, quali l’autotutela, la conciliazione, il concordato e la procedura di accertamento con adesione (d. lgs. 218/1997) messi a disposizione di coloro che intendano chiudere le proprie pendenze con il fisco.

Quando trova applicazione il procedimento di reclamo – mediazione?
- per liti di valore inferiore ai 20.000,00 euro;
- per atti emessi dall’Ufficio dopo il 2 aprile 2012;
- entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate;

Cosa bisogna fare per avviare il procedimento di reclamo – mediazione?
Occorre presentare una istanza con la quale il contribuente:
a. narra brevemente i fatti;
b. indica i motivi per i quali l’atto notificato dall’Agenzia deve essere annullato (totalmente o parzialmente);
c. formula una proposta di mediazione e chiede la sospensione dell’atto;

Quale risposta dall’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate può decidere di accogliere la richiesta del contribuente, ovvero avanzare una controproposta al contribuente.
Si attiva, quindi, una fase di “negoziazione” tra le parti al fine di chiudere la vicenda in via amichevole ed immediata.
Se viene raggiunto un accordo, il contribuente provvede a versare la somma stabilita, anche ratealmente, secondo i termini stabiliti tra le parti ed ottenere una riduzione del 40% delle sanzioni.
L’Ufficio può, infine, decidere di non accogliere alcuna proposta da parte del contribuente, il quale si dovrà recare alla Commissione Tributaria per ottenere giustizia.

Quali atti possono essere oggetto di mediazione?
Rientrano nell’ambito del reclamo – mediazione tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate entro i 20.000,00 euro ed impugnabili dal  e quindi:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- ruoli (c.d. avvisi bonari ex 36 bis e 36 ter (detrazioni));
- provvedimento di “silenzio rifiuto” conseguente ad istanza di rimborso;

Limiti?
Il limite più evidente che caratterizza questo procedimento è l’assenza dell’imparzialità nel senso che il soggetto che ha emesso l’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate, è anche quello che controlla il procedimento di mediazione.
In altri termini, la mediazione viene gestita da altro ufficio della stessa Agenzia delle Entrate.
Il rischio è, inoltre, quello di rallentare l’accesso alla giustizia tributaria e disincentivare il ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto.

Vi proponiamo, di seguito, la Circolare 9/E dello scorso marzo 2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti del procedimento di mediazione/reclamo disciplinato ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

giovedì 22 marzo 2012

La mediazione civile si estende a condominio e rc auto

Dopo un anno di sperimentazione, la mediazione civile obbligatoria "entra" nel vivo e viene applicata anche alle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali e quindi rc auto, nonché in materia di condominio.

E' notorio che queste materie coprono una parte rilevante del contenzioso, in quanto le liti di condominio, ad esempio, fanno parte della nostra vita quotidiana.

Il risultato ottenuto dopo un anno di sperimentazione non è, però, molto soddisfacente: da una recente indagine di Unioncamere risulta che buona parte dei procedimenti di mediazione si conclude con la mancata partecipazione di una delle parti.

La speranza è che il tentativo di conciliazione non si risolva in un mero atto formale, ma possa condurre ad una soluzione della controversia fuori dall'aula del tribunale.

mercoledì 15 febbraio 2012

Tribunale di Prato: la mediazione civile obbligatoria "ferma" il processo

La seguente Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Prato ha ad oggetto la procedura di mediazione alla quale le parti vengono invitate dal Giudice al fine di trovare una soluzione amichevole della controversia.

Il Giudice toscano osserva che "nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;
che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
  1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
  2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
  3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);"
Appare di tutta evidenza che il procedimento di mediazione civile è ormai realtà del nostro sistema processuale.

sabato 31 dicembre 2011

TAR del Lazio non blocca il procedimento di mediazione obbligatoria.


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze segna un punto a suo favore nella "battaglia" contro la cancellazione la mediazione civile commerciale introdotta in Italia con il D. Lgs. 28/2010.

Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia del D. Lgs. 28/2010 con il quale l'Unione Nazionale delle Camere Civili intendeva arrestare la conciliazione.

Di seguito vi proponiamo il provvedimento del Giudice amministrativo.


mercoledì 28 dicembre 2011

Bruxelles - 29 novembre 2011 "Proposta per Direttiva ADR consumatori"


Non ha riscontrato molto interesse la recente proposta di direttiva europea sulla risoluzione delle controversie dei consumatori, anche se la novità potrebbe essere estremamente importante e rilevante sotto il profilo dei rapporti commerciali futuri.

La "Proposta per Direttiva ADR consumatori" dello scorso 29 novembre 2011, che vi proponiamo di seguito, ha il pregio di introdurre alcune linee chiave nella futura discussione che riguarda l'Alternative Dispute Resolution for consumers.

L'introduzione di un sistema di soluzione conciliativo non è una novità in ambito europeo, in quanto già da tempo si discute in merito alla possibilità di risolvere stragiudizialmente le contestazioni transfrontaliere relative alla vendita di beni e/o servizi.

La proposta mira, invero, a garantire la professionalità e l'indipendenza degli organismi ADR chiamati a risolvere le controversie, senza però trattare un vero e proprio procedimento di ADR.

Invita gli Stati membri, anche attraverso la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net) a "selezionare" potenziali centri ADR chiamati a risolvere le contestazioni tra consumatore/venditore (o produttore).

Seguendo un canovaccio consolidato, l'Unione Europea utilizza il mezzo della Direttiva per definire principi e regole comuni che dovranno riguardare tutti gli organismi di soluzione alternativa delle controversie operanti negli Stati membri.

E' possibile, o almeno questo emerge dalla lettura della Proposta, che vi sia l'intenzione dell'Unione Europea di creare regole ed organismi ad hoc per la soluzione di controversie transfrontaliere.

Di seguito la Proposta di Direttiva ADR dello scorso 29 novembre 2011.