Visualizzazione post con etichetta tasse. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tasse. Mostra tutti i post

venerdì 13 giugno 2014

La mediazione tributaria è condizione di procedibilità per il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il tentativo di mediazione era condizione di ammissibilità del ricorso tributario. 

La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma. 

La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione. 

L'intervento della Corte Costituzionale si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.

martedì 12 novembre 2013

Da Trentino inBlu al blog “mediazione tributaria: a che punto siamo?”

Una delle novità introdotte di recente, la mediazione tributaria, rischia di essere cancellata dall'intervento della Corte Costituzionale. 

Il Giudice delle leggi potrebbe demolire il procedimento conciliativo in materia di tasse, così come già accaduto per la mediazione civile e commerciale. Il venerdì radiofonico di Trentino inBlu radio è stato dedicato alla mediazione tributaria e a ciò che potrebbe accadere con l'intervento della Consulta.

- Mediazione tributaria ex art. 17 bis – una novità per il contenzioso fiscale
La mediazione tributaria è stata introdotta poco più di un anno fa, mediante l'art. 17 allorché è stato l'art. 17 – bis del D. Lgs. 546/1992, il quale ha previsto che per gli atti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore ad euro 20.000,00, il contribuente deve esperire tentativo conciliativo prima di agire in giudizio.In parole più semplici, il contribuente che intenda impugnare l'atto emesso dall'Agenzia deve necessariamente inviare un reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato il provvedimento.

Quest'ultima, o meglio un ufficio al suo interno, deve valutare il reclamo proposto dal contribuente e, nel caso in cui risulti fondata la contestazione, può provvedere a cancellare/modificare il provvedimento impugnato.Come già evidenziato in precedenza, due sono i requisiti perchè possa essere avviato il procedimento dei mediazione tributaria:
  • valore della lite inferiore a 20.000,00;
  • provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Si osserva, invero, che con l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio all'interno dell'Agenzia delle Entrate avvenuta lo scorso 2 aprile 2012, anche gli atti inerenti il vecchio catasto rientrano nella procedura di mediazione tributaria.Il procedimento di mediazione ha un limite temporale, in quanto deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, decorsi i quali, nel caso di silenzio dell'amministrazione, il contribuente potrà adire la Commissione Provinciale Tributaria competente.

- Mediazione tributaria e legittimità costituzionale
La finalità perseguita dal nostro Legislatore era quella di ridurre il piccolo contenzioso fiscale, consentendo alle parti – contribuente e fisco – di trovare una soluzione immediata e soddisfacente per entrambi.In effetti, così come riconosciuto di recente anche dall'Agenzia delle Entrate, tale risultato è stato parzialmente raggiunto, in quanto è stata evidenziata una riduzione dei ricorsi di circa il 30%.

Ed il successo della procedura di mediazione tributaria è stato maggiore nella nostra Provincia, in quanto in Trentino l'82% delle liti inferiori ai 20.000,00 euro si è fermata alla fase della mediazione (vedi).

Per contro, sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

I dubbi di costituzionalità e di tutela del contribuente sono stati manifestati da alcune Commissioni tributarie provinciali, le quali hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha sollevato una prima questione di legittimità mediazione tributaria, chiedendo alla Corte Costituzionale se il procedimento di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 sia imparziale ed equidistante.

La CTP ha, infatti, che l'organismo che decide l'istanza avanzata dal contribuente potrebbe non essere imparziali, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

Ricordiamo, infatti, che l'Ufficio chiamato a visionare l'istanza del contribuente è all'interno dell'Amministrazione finanziaria.

b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità
Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.Una ulteriore questione evidenziata è relativa alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di conoscere in anticipo le argomentazioni del contribuente, decidendo, di volta in volta, se accettarle o andare al contenzioso.

Cosa succede ora?
La Corte Costituzionale è chiamata ad una decisione difficile, in quanto potrebbe cancellare un procedimento che ha prodotto risultati positivi, riducendo sensibilmente il contenzioso in materia tributaria.

Allo stesso tempo, le carenze della mediazione tributaria appaiono abbastanza gravi, e difficilmente potranno essere ignorate dalla Consulta.

sabato 29 dicembre 2012

La mediazione tributaria obbligatoria viene estesa anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio

La procedura di mediazione tributaria riguarderà anche gli atti dell'Agenzia del Territorio.

Questa è la novità di fine anno per i contribuenti, i quali se intendono impugnare un atto dell'Agenzia del Territorio dovranno preventivamente tentare di conciliare la propria posizione attraverso il procedimento introdotto lo scorso 2 aprile 2012, allorché è divenuto obbligatorio adire alla mediazione tributaria per la soluzione delle controversie con il fisco.

Abbiamo già trattato l'argomento ricordando che Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie (vedi).

L'Agenzia del Territorio è stata incorporata all'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 1° dicembre 2012, per effetto di quanto stabilito con il decreto legge n. 6 luglio 2012, numero 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, numero 135.

Ne consegue che tutte le norme che riguardano l'AE estendono la propria applicazione anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio, e quindi anche quanto previsto all'art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con Circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012 che proponiamo di seguito, quali atti rientrano nella procedura di mediazione fiscale, nonché le modalità per adire al sistema di soluzione alternativa delle controversie.

L'Agenzia ha specificato che:

"Per quanto concerne, nello specifico, gli atti degli Uffici Provinciali –
Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative a:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.
Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi
con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2,
comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli
Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia e previsti dall’articolo 19, comma 1,
lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un “valore” non
determinabile ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 3.".