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lunedì 22 febbraio 2016

ADR consumatori vs. mediazione civile. Parola alla Corte di Giustizia

Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.

La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciata nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).

La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi). 

Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.

L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.

E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.   

Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito al procedimento di ADR da adottare per i procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.

mercoledì 22 luglio 2015

Arriva il primo provvedimento ove si discute tra mediazione civile e negoziazione assistita

Il Tribunale di Verona è intervenuto, con la recente Ordinanza del 25 giugno 2015, nella discussione che sta caratterizzando gli ultimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie: quando sono coinvolti più e diversi diritti, i quali ricadono tra le materie oggetto di mediazione civile, o nella negoziazione assistita, a chi si deve rivolgere colui che intende far valere le proprie ragioni, anche attraverso un successivo giudizio in tribunale?

In altri termini: mediazione civile o negoziazione assistita?

Il Tribunale di Verona è stato chiamato a risolvere questo dubbio in una controversia ove sono coinvolti diversi diritti: il diritto reale di proprietà (ripristino di una area di parcheggio) che rientra nell'ambito del procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010; il diritto di risarcimento dei danni non patrimoniali che rientra nell'ambito della negoziazione assistita ex D. L. n. 132/2014 (convertito con la legge n. 162/2014).

Il Giudice, dopo aver rilevato che la domanda relativa al danno non patrimoniale non era determinata nel quantum, ha valutato che tutta la materia di contenzioso debba essere soggetta a procedimento di mediazione civile, rinviando le parti davanti al mediatore.

Qui la sentenza.