giovedì 23 maggio 2013

Anche la mediazione tributaria viene sottoposta al controllo della Corte Costituzionale


Anche la mediazione tributaria è oggetto di controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, così come ha deciso la Commissione Tributaria di Perugia con la sentenza che vi proponiamo di seguito.
Il Giudice ha ritenuto di chiedere l’intervento della Corte Costituzionale in merito a possibili profili di incostituzionalità della procedura di mediazione introdotta per le controversie tra il fisco e il contribuente.
Successivamente alla CTP di Perugia, altri giudici tributari hanno ritenuto opportuno investire la Corte Costituzionale della questione, chiedendo un intervento volto a chiarire in modo definitivo se la procedura sia rispettosa dei principi costituzionali.
Di seguito, potete trovare il testo della sentenza.

lunedì 21 gennaio 2013

Contenzioso con il fisco in calo in Provincia di Trento grazie alla mediazione tributaria

L'Agenzia Entrate di Trento comunica i primi risultati pervenuti dopo i primi mesi dall'introduzione della procedura di mediazione tributaria per il contenzioso inferiore ai 20.000,00 euro.

Il risultato emerso è incoraggiante, in quanto dal 1^ di aprile 2012, data di entrata in vigore della nuova procedura di mediazione tributaria, sino al 31 dicembre 2012,  in Trentino l'82% delle liti tra contribuente e fisco inferiore a euro 20.000,00 non è approdata alla fase di contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, chiudendosi con la mediazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Di seguito il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del Trentino.

sabato 29 dicembre 2012

La mediazione tributaria obbligatoria viene estesa anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio

La procedura di mediazione tributaria riguarderà anche gli atti dell'Agenzia del Territorio.

Questa è la novità di fine anno per i contribuenti, i quali se intendono impugnare un atto dell'Agenzia del Territorio dovranno preventivamente tentare di conciliare la propria posizione attraverso il procedimento introdotto lo scorso 2 aprile 2012, allorché è divenuto obbligatorio adire alla mediazione tributaria per la soluzione delle controversie con il fisco.

Abbiamo già trattato l'argomento ricordando che Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie (vedi).

L'Agenzia del Territorio è stata incorporata all'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 1° dicembre 2012, per effetto di quanto stabilito con il decreto legge n. 6 luglio 2012, numero 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, numero 135.

Ne consegue che tutte le norme che riguardano l'AE estendono la propria applicazione anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio, e quindi anche quanto previsto all'art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con Circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012 che proponiamo di seguito, quali atti rientrano nella procedura di mediazione fiscale, nonché le modalità per adire al sistema di soluzione alternativa delle controversie.

L'Agenzia ha specificato che:

"Per quanto concerne, nello specifico, gli atti degli Uffici Provinciali –
Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative a:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.
Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi
con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2,
comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli
Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia e previsti dall’articolo 19, comma 1,
lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un “valore” non
determinabile ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 3.".

venerdì 28 dicembre 2012

Sentenza n. 272/2012: la mediazione obbligatoria viene "cancellata" dalla Corte Costituzionale

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Corte Costituzionale - sentenza n. 272/2012

mercoledì 24 ottobre 2012

Mediazione civile obbligatoria: la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità

La Corte Costituzionale ha reso noto, con il comunicato stampa che proponiamo di seguito, di aver dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

All'esito della decisione assunta dalla Corte Costituzionale, lo sviluppo del sistema di soluzione delle controversie in materia civile e commerciale con mediazione civile subisce un brusco arresto.

Di seguito il comunicato stampa della Corte Costituzionale.

lunedì 24 settembre 2012

Tribunale di Mantova: la domanda di mediazione non deve contenere argomenti di diritto

Quale deve essere il contenuto della domanda di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010?

Quando viene avanzata istanza di mediazione è obbligatorio inserire contestazioni di diritto e norme giuridiche che si assumono violate? 

Il Tribunale di Mantova, con l'Ordinanza dello scorso 25 giugno 2012 che vi proponiamo di seguito, fornisce una risposta negativa al quesito appena proposto.

Il giudice osserva che l'art. 4 del d. lgs. 28/2012 non prevede alcun obbligo di inserire alcuna violazione giuridica nella domanda di mediazione.


E' sufficiente, ai fini della validità del procedimento di mediazione, che la parte indichi con chiarezza l'oggetto e le ragioni della pretesa, producendo i documenti posti a fondamento della propria richiesta.

Tale obbligo può essere adempiuto dalla richiedente anche con linguaggio privo di tecnicismo ma sufficientemente chiaro, conciso e che consenta alle parti, con l'aiuto del mediatore, di raggiungere un accordo conciliativo.

Il procedimento di mediazione non ha alcun fine di risolvere il contrasto con il diritto, ma si limita a ricomporre la lite in modo amichevole tra le parti.

Potete leggere, di seguito, la pronuncia del Tribunale di Mantova.

martedì 11 settembre 2012

Mediazione a domanda «libera»

Le pronunce dei giudici di merito fanno il "tagliando" alla mediazione civile, coordinando con la normativa processuale l'iter per la soluzione delle controversie civili e commerciali, prevista dal Dlgs 28/2010.
Il contenuto della domanda
Per la proposizione delle domande in sede di mediazione – all'interno della quale l'assistenza tecnica non è indispensabile – non è necessario che le istanze siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico. È sufficiente, come sancito dall'articolo 4 del Dlgs 28, che la domanda di mediazione abbia al suo interno l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, anche con un linguaggio privo di tecnicismi, al fine di consentire, alle parti, di raggiungere un accordo conciliativo in merito a essa (tribunale di Mantova, ordinanza 25 giugno 2012).
L'obbligatorietà della mediazione è determinata dal contenuto della domanda giudiziale e l'istanza può essere avanzata sia dall'attore sia – in via riconvenzionale – dalle altre parti del giudizio (convenuto e terzo chiamato). Il punto è stato chiarito dalla sezione di Ostia del tribunale di Roma (sentenza del 15 marzo 2012): durante la causa di rilascio dell'immobile instaurata dal locatore, il conduttore ha chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese rimaste a proprio carico per la ristrutturazione dell'immobile; su questa specifica domanda giudiziale, il giudice ha rinviato le parti alla mediazione obbligatoria. Peraltro, va precisato che al mancato esperimento della mediazione sulla singola domanda (anche riconvenzionale), ne consegue l'eventuale improcedibilità della medesima e non dell'intero giudizio.
E ancora. Se all'interno di un processo già instaurato per una domanda non soggetta allo strumento conciliativo viene proposta una domanda riconvenzionale riguardante una materia che ricade nell'ambito della mediazione obbligatoria, c'è l'obbligo di fissare nuova udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi (articolo 6, Dlgs 28), così da consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione omesso. In tal caso sarà necessario – ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice di procedura civile – separare la domanda riconvenzionale dalla domanda principale; tuttavia, prima della separazione, i giudici di merito ritengono opportuno acquisire l'eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, dato il forte collegamento tra le due domande dell'attore e del convenuto, così da evitarsi la separazione del processo (tribunale di Como, sezione di Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012).

fonte: Sole24ore