domenica 27 ottobre 2013

Con la mediazione fai la cosa giusta!

Lo scorso sabato abbiamo partecipato alla manifestazione "Fa' la cosa giusta!", bella manifestazione che si è tenuta a Trento.

Siamo intervenuti quali ospiti di Trentino inBlu radio, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento per l'ospitalità, ed abbiamo potuto presentare il nuovo progetto avviato congiuntamente con l'Organismo di mediazione Dolomiti Conciliazioni: "Con la mediazione fai la cosa giusta!".


Un momento dell'incontro dello scorso
sabato, con il Delegato Silvio Cornella 
e la giornalista Michela Grazzi.
Durante l'incontro di sabato 26 ottobre 2013, abbiamo colto l'occasione per chiarire le novità più rilevanti che sono state introdotte con il Decreto del Fare, provvedimento che ha riproposto la mediazione civile e commerciale obbligatoria, dopo l'intervento con il quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato parzialmente incostituzionale il D. Lgs. n. 28/2010 (vedi).

Il procedimento di soluzione alternativa delle controversie è tornato obbligatorio in alcune materie, nelle quali colui che intende agire in giudizio deve, prima di rivolgersi al giudice, tentare di risolvere il contrasto mediante una mediazione civile.



Le materie ove la conciliazione è obbligatoria sono:


- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo della stampa o altri mezzi
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Ricordiamo che la mediazione può anche essere disposta dal giudice, quale mezzo di soluzione delle controversie previsto con la Direttiva 2008/52/CE. 

Di fronte alla nuova, e speriamo definitiva, realtà apparsa nel nostro ordinamento, l'Associazione ha deciso di avviare un rapporto di collaborazione con l'Organismo Dolomiti Conciliazioni, con la quale è stato deciso di avviare un rapporto di partnership.

Dolomiti Conciliazioni è una realtà che opera da anni nel territorio della Provincia di Trento, e non solo, offrendo un importante servizio di conciliazione volto a risolvere le controversie senza doversi rivolgere al tribunale.


Un altro momento dell'incontro
con gli amici di Trentino inBlu radio
L'accordo tra Consumatore Informato e Dolomiti Conciliazioni è finalizzato, in primo luogo, a rendere più chiaro il significato e i vantaggi collegati alla mediazione civile, consentendo al cittadino di comprendere la convenienza a trovare un accordo al di fuori delle normali vie legali.

L'Associazione ritiene, sotto questo profilo, che grazie a questo accordo sarà possibile operare un costante controllo del fenomeno della mediazione, avvalendosi della professionalità dell'Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a mediazione@consumatoreinformato.it, oppure seguendoci attraverso il nostro blog della mediazione civile.


venerdì 23 agosto 2013

La Corte Costituzionale chiarirà se la mediazione tributaria è uno strumento utile per il contribuente

Anche la procedura di mediazione tributaria, dopo la mediazione civile e commerciale ex d. lgs. n. 28/2010, viene sottoposta al check in della Corte Costituzionale, la quale è chiamata a verificare la conformità dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992 rispetto ai principi costituzionali. 

- Procedura di mediazione tributaria ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992

La procedura di mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011 e prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso avverso ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per le controversia di valore non superiore ad euro ventimila, debba preliminarmente avviare un procedimento di mediazione ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

Tale procedimento amministrativo, condizione di ammissibilità del ricorso proposto avanti alla commissione tributaria, viene deciso da un organismo interno alla stessa Agenzia delle Entrate, il quale è chiamato a valutare le deduzioni proposte dal contribuente, prendere visione delle repliche dell'Ufficio e decidere se accogliere o meno la proposta di mediazione.

Il procedimento ha durata di novanta giorni, entro i quali l'organismo di mediazione tributaria può notificare al contribuente l'esito positivo della mediazione: nel caso in cui alla parte non sia notificato alcun documento, si forma un "silenzio diniego" con decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.

Uno degli aspetti più controversi del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 ha ad oggetto l'atto di richiesta della mediazione tributaria, il quale deve contenere tutte le contestazioni che, eventualmente, verranno in seguito proposte in sede di ricorso.

E' evidente che al contribuente viene chiesto di "scoprire" immediatamente le carte, consentendo all'Agenzia delle Entrate di poter valutare la convenienza nel coltivare la controversia, o accogliere la richiesta della controparte e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato.

- Mediazione tributaria e  legittimità costituzionale

Sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

Tali dubbi sono stati di recenti manifestati dal alcune CTP che hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità

La commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato la questione di legittimità della mediazione tributaria, contestando l'assenza di imparzialità dell'organismo chiamato a decidere l'istanza avanzata dal contribuente, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

 b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità

Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.

- La mediazione tributaria è utile per il contribuente?

Gli interventi delle commissioni tributarie, uniti a contestazioni sollevate da più parti, hanno posto il dubbio in merito all'utilità di questa procedura di mediazione, la quale sembra molto sbilanciata in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima, infatti, ha la possibilità di valutare in anticipo la posizione del contribuente e l'opportunità nel proseguire nella propria contestazione nei suoi confronti.

Il contribuente, per contro, è chiamato a pagare i costi di mediazione solo per poter accedere alla giustizia ordinaria, non avendo quindi alcuna garanzia in merito all'esito della procedura ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992.

Il procedimento di mediazione, in realtà, è utile per evitare quel piccolo contenzioso che si instaura tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma lascia non pochi dubbi sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente, per le condivisibili ragioni evidenziate, in particolar modo,dalla Commissione tributaria di Perugia.

mercoledì 19 giugno 2013

Il DL “del fare” resuscita la mediazione civile obbligatoria?

Una delle novità più rilevanti del DL del 15 giugno 2013 è la riproposizione del procedimento di mediazione civile obbligatoria, con la speranza che questo modello di conciliazione consenta di alleggerire la giustizia civile ordinaria, riducendo i tempi necessari per arrivare ad una sentenza.
Invero, la mediazione civile obbligatoria era già stata introdotta in Italia con il D. Lgs. n. 28/2010 con il quale era previsto, per alcune materie, l’obbligo di avviare un procedimento di mediazione prima di avviare la controversia davanti al giudice.
E’ noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D. Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui introduce il carattere di obbligatorietà della mediazione.
La sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale sembrava aver definitivamente concluso la “stagione della mediazione”, confermando una peculiarità del nostro Ordinamento: preferiamo litigare in tribunale.
Il Decreto “del fare” reintroduce la mediazione, favorendo gli avvocati i quali sono abilitati di diritto a svolgere il ruolo di mediatore professionista, senza dover sostenere alcun corso di formazione o aggiornamento.
Altra novità introdotta con il decreto del 15 giugno 2013 è rappresentato dall’indennità che ogni parte deve versare per la mediazione, in quanto se la mediazione si conclude con il primo incontro, l’importo che ogni parte deve versare è ridotto:
- controversie fino a euro 1000,00 – costo 80 euro;
- controversie fino a euro 10.000,00 – costo 200 euro;
- controversie fino a 50.000,00 – costo 200 euro;
- controversie oltre 50.000,00 – costo 250 euro;
Altre novità dovrebbero intervenire, comunque, nelle prossime settimane, quando il provvedimento sarà sottoposto alle decisione del Parlamento.
Di seguito, una sintesi del provvedimento.

giovedì 23 maggio 2013

Anche la mediazione tributaria viene sottoposta al controllo della Corte Costituzionale


Anche la mediazione tributaria è oggetto di controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, così come ha deciso la Commissione Tributaria di Perugia con la sentenza che vi proponiamo di seguito.
Il Giudice ha ritenuto di chiedere l’intervento della Corte Costituzionale in merito a possibili profili di incostituzionalità della procedura di mediazione introdotta per le controversie tra il fisco e il contribuente.
Successivamente alla CTP di Perugia, altri giudici tributari hanno ritenuto opportuno investire la Corte Costituzionale della questione, chiedendo un intervento volto a chiarire in modo definitivo se la procedura sia rispettosa dei principi costituzionali.
Di seguito, potete trovare il testo della sentenza.

lunedì 21 gennaio 2013

Contenzioso con il fisco in calo in Provincia di Trento grazie alla mediazione tributaria

L'Agenzia Entrate di Trento comunica i primi risultati pervenuti dopo i primi mesi dall'introduzione della procedura di mediazione tributaria per il contenzioso inferiore ai 20.000,00 euro.

Il risultato emerso è incoraggiante, in quanto dal 1^ di aprile 2012, data di entrata in vigore della nuova procedura di mediazione tributaria, sino al 31 dicembre 2012,  in Trentino l'82% delle liti tra contribuente e fisco inferiore a euro 20.000,00 non è approdata alla fase di contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, chiudendosi con la mediazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Di seguito il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del Trentino.

sabato 29 dicembre 2012

La mediazione tributaria obbligatoria viene estesa anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio

La procedura di mediazione tributaria riguarderà anche gli atti dell'Agenzia del Territorio.

Questa è la novità di fine anno per i contribuenti, i quali se intendono impugnare un atto dell'Agenzia del Territorio dovranno preventivamente tentare di conciliare la propria posizione attraverso il procedimento introdotto lo scorso 2 aprile 2012, allorché è divenuto obbligatorio adire alla mediazione tributaria per la soluzione delle controversie con il fisco.

Abbiamo già trattato l'argomento ricordando che Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie (vedi).

L'Agenzia del Territorio è stata incorporata all'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 1° dicembre 2012, per effetto di quanto stabilito con il decreto legge n. 6 luglio 2012, numero 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, numero 135.

Ne consegue che tutte le norme che riguardano l'AE estendono la propria applicazione anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio, e quindi anche quanto previsto all'art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con Circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012 che proponiamo di seguito, quali atti rientrano nella procedura di mediazione fiscale, nonché le modalità per adire al sistema di soluzione alternativa delle controversie.

L'Agenzia ha specificato che:

"Per quanto concerne, nello specifico, gli atti degli Uffici Provinciali –
Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative a:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.
Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi
con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2,
comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli
Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia e previsti dall’articolo 19, comma 1,
lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un “valore” non
determinabile ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 3.".

venerdì 28 dicembre 2012

Sentenza n. 272/2012: la mediazione obbligatoria viene "cancellata" dalla Corte Costituzionale

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Corte Costituzionale - sentenza n. 272/2012