venerdì 28 agosto 2015

Nuovo incentivo fiscale per le ADR

Nuovo intervento legislativo volto a favorire la soluzione alternativa delle controversie, attraverso procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, prevedendo incentivi fiscali per coloro che sostengono dei costi per la procedura di mediazione o arbitrato.

L'art. 21 bis, attuando il decreto legge di giugno con il quale erano state introdotte misure per la giustizia civile, finalizzate ad incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie ha previsto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.

Tale norma vale sia per la procedura di negoziazione assistita, sia per la mediazione civile. ovvero procedure che vedono come protagonisti i legali.

Siamo lieti di tale misura fiscale, volta a favorire queste procedure alternative, anche se l'incentivo è limitato nell'importo, e tutt'altro che disciplinato in merito alle modalità di richiesta.

Esiste il rischio, a nostro parere, che tale intervento legislativo risulti, ancora una volta, vuoto dal punto di vista della sua utilità pratica verso i destinatari, ma pieno sotto il profilo del valore politico.

Qui di seguito, la norma richiamata.

sabato 15 agosto 2015

La mediazione tributaria viene estesa a tutti gli atti impositivi dal 1° gennaio 2016

Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.

In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).

Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.

mercoledì 22 luglio 2015

Arriva il primo provvedimento ove si discute tra mediazione civile e negoziazione assistita

Il Tribunale di Verona è intervenuto, con la recente Ordinanza del 25 giugno 2015, nella discussione che sta caratterizzando gli ultimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie: quando sono coinvolti più e diversi diritti, i quali ricadono tra le materie oggetto di mediazione civile, o nella negoziazione assistita, a chi si deve rivolgere colui che intende far valere le proprie ragioni, anche attraverso un successivo giudizio in tribunale?

In altri termini: mediazione civile o negoziazione assistita?

Il Tribunale di Verona è stato chiamato a risolvere questo dubbio in una controversia ove sono coinvolti diversi diritti: il diritto reale di proprietà (ripristino di una area di parcheggio) che rientra nell'ambito del procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010; il diritto di risarcimento dei danni non patrimoniali che rientra nell'ambito della negoziazione assistita ex D. L. n. 132/2014 (convertito con la legge n. 162/2014).

Il Giudice, dopo aver rilevato che la domanda relativa al danno non patrimoniale non era determinata nel quantum, ha valutato che tutta la materia di contenzioso debba essere soggetta a procedimento di mediazione civile, rinviando le parti davanti al mediatore.

Qui la sentenza.

giovedì 4 giugno 2015

Lite condominiale–mediazione civile sempre obbligatoria

Questa settimana vi proponiamo la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, il quale ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di controversie condominiali ed obbligo di mediazione civile.

Il Dott. Di Capua, Giudice Unico, ha ribadito che le liti in materia di condominio sono sottoposte a mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010, anche nel caso di procedimento di accertamento sommario ex art. 702 c.p.c..

Di seguito il provvedimento del Tribunale di Torino.

venerdì 15 maggio 2015

Mediazione civile: il Consiglio di Stato blocca il TAR che aveva escluso i costi di mediazione fino al primo incontro

Costi di mediazione obbligatori quando si arriva al primo incontro? l'argomento ha riguardato molti organismi che prestano il servizio di mediazione civile in Italia, e che sono rimaste "freddate" dalla sentenza pronunciata dal TAR del Lazio, con la quale è stato disposto il divieto per le parti di dover pagare le spese di avvio della procedura all'esito negativo del primo incontro di mediazione (vedi).

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza che potete leggere di seguito, ha di fatto congelato la decisione del TAR, affermando che le spese vive documentate sostenute dall'Organismo di mediazione, sono comunque dovute dalle parti, prima dell'avvio del procedimento di mediazione.

Condividiamo la pronuncia del Consiglio di Stato, il quale ha corretto l'erronea pronuncia del TAR, la quale è apparsa, ai nostri occhi, come un ennesimo tentativo di demolire il procedimento di mediazione civile e, in ultima istanza, la possibilità di soluzione stragiudiziale delle controversie civile.

lunedì 16 marzo 2015

Mediazione civile–i costi di mediazione dovuti solo all’esito del procedimento

La recente sentenza pronunciata dal Tar del Lazio pare aver definito la contestata questione relativa ai costi iniziali per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il tribunale amministrativo, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 16, comma 2 del decreto ministeriale n. 180/2010, nella parte in cui prevede che all’avvio della procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a versare euro 40,00, o 80,00, per le spese di instaurazione del procedimento. Tale importo era destinato a coprire tutti i costi di segreteria ed amministrazione, e quindi appariva, ed appare tuttora a parere di chi scrive, un giusto rimborso dei costi iniziali sostenuti dall’organismo di mediazione.

A seguito della sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015, le parti non dovrebbero versare alcun importo per l’avvio del procedimento, in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro.

Si ritiene che tale nuovo intervento giurisprudenziale potrebbe rappresentare un ulteriore colpo teso ad indebolire il procedimento di mediazione civile, tenuto conto che gli organismi di mediazione potrebbero essere costretti ad offrire gratuitamente servizio di mediazione civile.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato altresì dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 3, lett. b) del citato DM n. 180/2010, nella parte in cui obbligava gli avvocati a seguire i corsi di aggiornamento biennale, sicché tale vincolo permane solo per i mediatori non iscritti ad un ordine degli avvocati, mentre per quest’ultima categoria vi è iscrizione e permanenza di diritto nell’albo nazionale dei mediatori istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qui la sentenza.

domenica 15 febbraio 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile in assenza di mediazione

Una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, Sezione III civile, ha interpretato in modo particolare, e forse discutibile, gli effetti connessi all'omesso avvio della procedura di mediazione delegata da parte del debitore che agisce in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal creditore.

Il giudice fiorentino, chiamato a decidere un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo concesso al creditore, ha ritenuto improcedibile l'azione proposta dal debitore opponente, stante l'omesso tentativo di mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il Tribunale giustifica questa soluzione, ritenendo che la procedura di mediazione, incompatibile con il procedimento monitorio come previsto dal Legislatore, è requisito/presupposto di procedibilità dell'opposizione.

Nel caso di specie, l'interesse a proporre il tentativo di mediazione gravava sull'attore opponente, ossia colui che era interessato al proseguimento dell'azione di opposizione e, quindi, in assenza di procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010, il procedimento viene considerato improcedibile da parte del Giudice adito.