domenica 6 marzo 2016

Corecom e competenza territoriale del giudice

La pronuncia che vi proponiamo ha ad oggetto il procedimento di conciliazione obbligatoria preventiva delle controversie in materia di telefonia e la competenza territoriale del giudice chiamato a risolvere, in seguito, la controversia.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 17480 depositata il 2 settembre 2015 (Presidente: M. Finocchiaro – Relatore: R. Frasca) è stata chiamata a decidere un regolamento di competenza territoriale a seguito di una controversia avviata presso un luogo diverso da quello ove si era tenuta la procedura di conciliazione avanti al Corecom.

Ricordiamo che in materia di controversie di telefonia (l. n. 249/1997), la conciliazione deve essere tenuta avanti al luogo ove è ubicata la linea telefonica, ovvero ove è residente il consumatore.

La Corte ha affermato il principio che per queste controversie, non deriva alcun obbligo/necessità di individuare la competenza territoriale del giudice come necessariamente coincidente con quello del luogo in cui, nel caso di cui alla predetta l. n. 249 del 1997 – ha sede l’organismo territorialmente competente per il tentativo di conciliazione.

E tale limite riguarda anche il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, laddove dispone che la domanda di mediazione giudiziale va presentata presso un “organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

E ciò perché "tale delibera dell'Autorità garante non potrebbe in alcun caso incidere, tanto più in assenza di autorizzazione primaria, sulla fonte di livello legislativo e segnatamente sulle regole processuali in materia di competenza, riservate, per Costituzione, alla fonte legislativa (statale). Sicché non potrebbe una fonte di livello regolamentare costituire valida disposizione costitutiva di quella "inderogabilità disposta espressamente dalla legge" alla quale ha riguarda l'art. 28 c.p.c. e che è dedotta dal ricorso a sostegno dell'impugnativa [...]".

Ed ancora, la Corte chiarisce in modo più esplicito che "non essendo, peraltro, ex se inefficace quale condizione processuale di proponibilità l'avvenuto esperimento dell'istanza di conciliazione, ancorché svolto dinanzi a un organismo "incompetente [...]".

E quindi, anche se la conciliazione viene svolta avanti ad un Corecom diverso dal luogo ove viene incardinata la causa civile, la società di telefonia non può eccepire l'incompetenza territoriale del giudice.

Qui la sentenza.

lunedì 22 febbraio 2016

ADR consumatori vs. mediazione civile. Parola alla Corte di Giustizia

Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.

La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciata nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).

La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi). 

Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.

L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.

E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.   

Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito al procedimento di ADR da adottare per i procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.

martedì 12 gennaio 2016

La Cassazione precisa il ruolo della mediazione nel processo civile

Torniamo ad affrontare l'argomento mediazione civile obbligatoria, proponendo il recente provvedimento n. 24629/2015 con il quale la Cassazione ha ritenuto di dover precisare il ruolo della mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche nel procedimento civile ordinario.

La sentenza, depositata lo scorso 3 dicembre 2014, ha il merito di chiarire il ruolo deflattivo assunto dal procedimento di mediazione civile, e come tale la norma debba essere interpretata "alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale".

Ed ancora, la Cassazione insiste nello specificare che "[...] la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira per così dire a rendere il processo la extrema ratio cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse".

Alla mediazione civile, anche nella sua versione obbligatoria ex art. 5, viene demandato il compito di consentire, in ogni fase del processo, di ottenere una soluzione condivisa, efficiente e, in ultima istanza, più rapida.

Qui il provvedimento della Cassazione.

lunedì 28 dicembre 2015

Mediazione ordinata dal giudice: improcedibile se non viene avviata

La mediazione civile torna ad essere oggetto di interventi della giurisprudenza di merito, chiamata a dare attuazione al D. Lgs. n. 28/2010.

E il Tribunale di Roma, con la recente sentenza che vi proponiamo di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale anche nel caso di previo tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo, non preclude al giudice di disporre, ove possibile, la mediazione delegata di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.

La vicenda oggetto della decisione adottata dal Tribunale di Roma riguarda una mediazione introdotta per i danni cagionati dalla circolazione di autoveicoli, materia, che nel 2012, periodo nel quale si sono svolti i fatti, era assoggettata al regime dell’obbligatorietà della mediazione.

Il tentativo di mediazione si era concluso negativamente, causa mancata partecipazione al procedimento della compagnia di assicurazioni.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2014, disponeva la mediazione demandata ai sensi del novellato art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, invitando le parti ad avviare un procedimento di soluzione alternativa delle controversie. L'attore, ossia colui che avrebbe avuto interesse alla soluzione stragiudiziale della controvesia, non depositava l'istanza di mediazione.
 
E il Giudice di merito, a fronte della condotta omissiva tenuta dalla parte, arriva ad evidenziarne “…la mancata comprensione da parte dei soggetti costituiti del valore e dell’efficacia della mediazione”.
Il Tribunale di Roma osserva che la mediazione demandata rappresenta una forma alternativa a quella obbligatoria, ed è prevista qualora il giudice ritenga necessario/opportuno l'intervento di un mediatore.

A fronte di tale procedimento di conciliazione, consentita anche qualora vi sia stato altro tentativo di mediazione prima dell'avvio della controversia, è obbligo delle parti quello di attivare la procedura di ADR.

E la differenza rispetto al procedimento di mediazione ante causam risiede, tra l'altro, nella circostanza che la mediazione delegata dal giudice diviene obbligatoria anche in ipotesi in cui non vi sia un obbligo di conciliazione per materia.

Nella mediazione demandata, precisa il Tribunale di Roma, si è in presenza “… di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili”.
Ne consegue che la mediazione delegata assume la veste della condizione di procedibilità, la cui violazione comporta l'impossibilità di poter procedere nella valutazione del merito della controversia, così come deciso dal Tribunale di Roma con la decisione che potete leggere di seguito.

giovedì 3 settembre 2015

Da oggi, il consumatore può trovare una soluzione senza l'avvocato!

La grande novità che dovrebbe caratterizzare i prossimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e società commerciale (o professionista) è l'entrata in vigore, da oggi, del decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, con il quale viene data attuazione nel nostro Paese alla Direttiva n. 2009/22/CE, seguita alla proposta avanzata dalla Commissione Europea nel 2011 (vedi).

La norma comunitaria "sconvolge" il già precario scenario creatosi in Italia, ove le procedure di ADR che si sono sviluppate, mediazione civile obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, e negoziazione assistita legge 162/2014, non hanno portato a grandi risultati, come di recente certificato dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Quali sono gli aspetti rilevanti del D.Lgs. n. 130/2015?

(a) ambito di applicazione

La norma è chiara nel "circoscrivere" lo spazio di attuazione del D. Lgs. n. 130/2015, prevedendo la sua applicazione alla "controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista".

Le nuove regole riguardano, in buona sostanza, le controversie che nascono tra consumatore e professionista per obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi, nonché le procedure di soluzione paritetica previste in ambito nazionale (ad esempio, per i servizi telefonici, quella prevista presso il CORECOM).

(b)  soggetti abilitati alla soluzione alternativa delle controversie

La soluzione delle liti tra consumatore e professionista dovranno essere risolti da organismi istituiti presso il Ministero della Giustizia ed abilitati a questo tipo di tematiche. E quindi, dovrebbero essere previste norme attuative che definiranno l'iter per l'iscrizione degli organismi ADR, con la verifica dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità.

(c) procedura rapida (entro 90 gg.) e senza la presenza del legale

La grande novità delle norme che entrano in vigore da oggi è che la procedura di soluzione alternativa della controversia prevede un termine estremamente rapido per la sua conclusione,novanta giorni, ed esclude l'obbligo della presenza di un legale.

Il decreto, in contrasto con i recenti legislativi intervenuti in materia, dispone che le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza obbligo di assistenza legale, e che all'avvio del primo incontro di mediazione, il mediatore dovrà informare tutti i partecipanti dell'assenza di alcun obbligo di assistenza da parte di un avvocato o consulente.

(d) limitazione dei costi di procedura ADR

Il D. Lgs. n. 130/2015 pare prevedere, infine, il principio di "non onerosità" del servizio di procedura ADR, cercando di limitare i costi che devono essere sostenuti dalle parti per la fase di incontro e soluzione di queste controversie.

Il punto non è secondario, poiché il successo della procedura ADR introdotta per questi rapporti è collegato anche agli eventuali costi posti a carico delle parti per poter avviare, o comunque partecipare, a questi incontri.

Di seguito, il decreto ADR. 

venerdì 28 agosto 2015

Nuovo incentivo fiscale per le ADR

Nuovo intervento legislativo volto a favorire la soluzione alternativa delle controversie, attraverso procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, prevedendo incentivi fiscali per coloro che sostengono dei costi per la procedura di mediazione o arbitrato.

L'art. 21 bis, attuando il decreto legge di giugno con il quale erano state introdotte misure per la giustizia civile, finalizzate ad incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie ha previsto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.

Tale norma vale sia per la procedura di negoziazione assistita, sia per la mediazione civile. ovvero procedure che vedono come protagonisti i legali.

Siamo lieti di tale misura fiscale, volta a favorire queste procedure alternative, anche se l'incentivo è limitato nell'importo, e tutt'altro che disciplinato in merito alle modalità di richiesta.

Esiste il rischio, a nostro parere, che tale intervento legislativo risulti, ancora una volta, vuoto dal punto di vista della sua utilità pratica verso i destinatari, ma pieno sotto il profilo del valore politico.

Qui di seguito, la norma richiamata.

sabato 15 agosto 2015

La mediazione tributaria viene estesa a tutti gli atti impositivi dal 1° gennaio 2016

Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.

In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).

Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.