sabato 29 dicembre 2012

La mediazione tributaria obbligatoria viene estesa anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio

La procedura di mediazione tributaria riguarderà anche gli atti dell'Agenzia del Territorio.

Questa è la novità di fine anno per i contribuenti, i quali se intendono impugnare un atto dell'Agenzia del Territorio dovranno preventivamente tentare di conciliare la propria posizione attraverso il procedimento introdotto lo scorso 2 aprile 2012, allorché è divenuto obbligatorio adire alla mediazione tributaria per la soluzione delle controversie con il fisco.

Abbiamo già trattato l'argomento ricordando che Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie (vedi).

L'Agenzia del Territorio è stata incorporata all'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 1° dicembre 2012, per effetto di quanto stabilito con il decreto legge n. 6 luglio 2012, numero 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, numero 135.

Ne consegue che tutte le norme che riguardano l'AE estendono la propria applicazione anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio, e quindi anche quanto previsto all'art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con Circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012 che proponiamo di seguito, quali atti rientrano nella procedura di mediazione fiscale, nonché le modalità per adire al sistema di soluzione alternativa delle controversie.

L'Agenzia ha specificato che:

"Per quanto concerne, nello specifico, gli atti degli Uffici Provinciali –
Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative a:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.
Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi
con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2,
comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli
Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia e previsti dall’articolo 19, comma 1,
lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un “valore” non
determinabile ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 3.".

venerdì 28 dicembre 2012

Sentenza n. 272/2012: la mediazione obbligatoria viene "cancellata" dalla Corte Costituzionale

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Corte Costituzionale - sentenza n. 272/2012

mercoledì 24 ottobre 2012

Mediazione civile obbligatoria: la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità

La Corte Costituzionale ha reso noto, con il comunicato stampa che proponiamo di seguito, di aver dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

All'esito della decisione assunta dalla Corte Costituzionale, lo sviluppo del sistema di soluzione delle controversie in materia civile e commerciale con mediazione civile subisce un brusco arresto.

Di seguito il comunicato stampa della Corte Costituzionale.

lunedì 24 settembre 2012

Tribunale di Mantova: la domanda di mediazione non deve contenere argomenti di diritto

Quale deve essere il contenuto della domanda di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010?

Quando viene avanzata istanza di mediazione è obbligatorio inserire contestazioni di diritto e norme giuridiche che si assumono violate? 

Il Tribunale di Mantova, con l'Ordinanza dello scorso 25 giugno 2012 che vi proponiamo di seguito, fornisce una risposta negativa al quesito appena proposto.

Il giudice osserva che l'art. 4 del d. lgs. 28/2012 non prevede alcun obbligo di inserire alcuna violazione giuridica nella domanda di mediazione.


E' sufficiente, ai fini della validità del procedimento di mediazione, che la parte indichi con chiarezza l'oggetto e le ragioni della pretesa, producendo i documenti posti a fondamento della propria richiesta.

Tale obbligo può essere adempiuto dalla richiedente anche con linguaggio privo di tecnicismo ma sufficientemente chiaro, conciso e che consenta alle parti, con l'aiuto del mediatore, di raggiungere un accordo conciliativo.

Il procedimento di mediazione non ha alcun fine di risolvere il contrasto con il diritto, ma si limita a ricomporre la lite in modo amichevole tra le parti.

Potete leggere, di seguito, la pronuncia del Tribunale di Mantova.

martedì 11 settembre 2012

Mediazione a domanda «libera»

Le pronunce dei giudici di merito fanno il "tagliando" alla mediazione civile, coordinando con la normativa processuale l'iter per la soluzione delle controversie civili e commerciali, prevista dal Dlgs 28/2010.
Il contenuto della domanda
Per la proposizione delle domande in sede di mediazione – all'interno della quale l'assistenza tecnica non è indispensabile – non è necessario che le istanze siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico. È sufficiente, come sancito dall'articolo 4 del Dlgs 28, che la domanda di mediazione abbia al suo interno l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, anche con un linguaggio privo di tecnicismi, al fine di consentire, alle parti, di raggiungere un accordo conciliativo in merito a essa (tribunale di Mantova, ordinanza 25 giugno 2012).
L'obbligatorietà della mediazione è determinata dal contenuto della domanda giudiziale e l'istanza può essere avanzata sia dall'attore sia – in via riconvenzionale – dalle altre parti del giudizio (convenuto e terzo chiamato). Il punto è stato chiarito dalla sezione di Ostia del tribunale di Roma (sentenza del 15 marzo 2012): durante la causa di rilascio dell'immobile instaurata dal locatore, il conduttore ha chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese rimaste a proprio carico per la ristrutturazione dell'immobile; su questa specifica domanda giudiziale, il giudice ha rinviato le parti alla mediazione obbligatoria. Peraltro, va precisato che al mancato esperimento della mediazione sulla singola domanda (anche riconvenzionale), ne consegue l'eventuale improcedibilità della medesima e non dell'intero giudizio.
E ancora. Se all'interno di un processo già instaurato per una domanda non soggetta allo strumento conciliativo viene proposta una domanda riconvenzionale riguardante una materia che ricade nell'ambito della mediazione obbligatoria, c'è l'obbligo di fissare nuova udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi (articolo 6, Dlgs 28), così da consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione omesso. In tal caso sarà necessario – ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice di procedura civile – separare la domanda riconvenzionale dalla domanda principale; tuttavia, prima della separazione, i giudici di merito ritengono opportuno acquisire l'eventuale consenso delle parti per portare davanti ai mediatori non solo la domanda riconvenzionale ma anche la domanda principale, dato il forte collegamento tra le due domande dell'attore e del convenuto, così da evitarsi la separazione del processo (tribunale di Como, sezione di Cantù, ordinanza 2 febbraio 2012).

fonte: Sole24ore

mercoledì 6 giugno 2012

Non partecipi alla mediazione civile obbligatoria? il giudice ti può sanzionare ex art. 8 d. lgs. 28/2010

La parte che si sottrae volontariamente alla procedura di mediazione, in assenza di valide ragioni, deve essere condannata alla sanzione ex art. 8, comma 5, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in misura del valore del contributo unificato.

Così ha deciso il Tribunale di Termini Imerese, il quale ha ritenuto liquidabile tale importo già durante il procedimento perché "la sanzione pecuniaria in questione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio".

Il Giudice ha ritenuto non giustificabile la condotta con la quale la parte si è volontariamente alla procedura di mediazione, avendo di fatto impedito l'avvio del procedimento che avrebbe potuto evitare il ricorso al Tribunale.

domenica 6 maggio 2012

No alla mediazione civile ex d. lgs. 28/2010 per le cause davanti al giudice di pace

La mediazione civile obbligatoria sta diventando mezzo alternativo al tribunale per la soluzione delle controversie.


Tale soluzione, però, trova ancora alcune resistenze come si evince dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Napoli che vi proponiamo di seguito.



Il caso affrontato dal Giudice è relativo ad una contestazione in materia di contratti assicurativi "RC Auto", materia che è entrata nell'area del cd. "obbligo di tentativo di conciliazione", a partire dallo scorso marzo.


L'organo giudicante ha ritenuto non applicabile le norme in materia di mediazione civile, introdotte con il d. lgs. 28/2010, in quanto tale norma non indica l'obbligatorietà del procedimento per le cause avanti al Giudice di Pace.


La norma, sostiene sempre il GdiP, non ha introdotto alcuna abrogazione espressa degli articoli 320 e 322 c.p.c., sicché le controversie decise da questo organo giurisdizionale non devono, a detta del giudice, essere sottoposte a tentativo di mediazione.


Il Giudice di Pace di Napoli si ritiene, quindi, escluso dalle norme in materia di procedimento di conciliazione obbligatorio.

E' evidente che se tale principio dovesse trovare conferma in futuro, il procedimento di mediazione obbligatoria verrebbe fatalmente ridimensionato.

venerdì 4 maggio 2012

Mediazione e questione di legittimità: fissata per il prossimo 23 ottobre 2012 l'udienza di discussione presso la Corte Costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione per le controversie in materia civile, introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 5 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e sollevata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), verrà discussa in udienza pubblica presso la Corte Costituzionale il prossimo 23 ottobre 2012.

La comunicazione della segreteria della Corte Costituzionale ha comunicato anche che il relatore del procedimento, avviato dal TAR del Lazio con Ordinanza del 12 aprile 2011, sarà il dr. Alessandro Criscuolo, ex giudice di Cassazione.

domenica 15 aprile 2012

Da Trentino inBlu al blog: novità dal mondo della mediazione


Nel nostro incontro radiofonico di questa settimana a Trentino inBlu siamo  siamo tornati a trattare il tema della procedura di mediazione.
Abbiamo analizzato le novità in materia di mediazione civile, introdotta nel nostro ordinamento con il d. lgs. 28/2010, e trattato brevemente la mediazione tributaria, disciplinata dal nuovo art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

(1) Mediazione civile – ultime novità
La mediazione civile, divenuta obbligatoria nel maggio 2011, ha subito una accelerazione lo scorso marzo, allorché tall procedura è divenuta obbligatoria anche per le controversie aventi ad oggetto RC auto e per le liti condominiali (vedi).
La composizione amichevole delle controversie, quindi, è un tentativo che deve essere percorso obbligatoriamente anche per queste liti, ossia è condizione di procedibilità per poter adire al giudice ordinario.
Dal 21 marzo 2012, quindi, le liti aventi ad oggetto le questioni condominiali o l’RC auto sono sottoposte alla mediazione civile obbligatoria.
Quali controversie entrano in mediazione?
Ad esempio, per quel che riguarda il tema condominio, rientrano in mediazione le controversie relative ai millesimi condominiali, alle spese comuni, alle riparazioni delle parti comuni, alle impugnazioni delle delibere assembleari.
Per quel che riguarda la RC auto, sono oggetto di mediazione i sinistri stradali che coinvolgono molti consumatori. 
La procedura di mediazione sta diventando un mezzo conosciuto tant’è che la possibilità di soluzione alternativa della controversia si sta sviluppando anche al di fuori delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
E’ il caso del Tribunale di Prato, il quale, con un recente provvedimento, ha ritenuto di dover fermare il processo già avviato tra le parti ed invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione.
La peculiarità di tale decisione è che la materia oggetto di contenzioso non  rientra tra quelle per le quali vi è l'obbligo ex d. lgs. 28/2010.
Il giudice ha ritenuto, quindi, possibile la soluzione amichevole della controversia attraverso il procedimento di mediazione civile, chiedendo alle parti di avviare una procedura di mediazione libera.
Questo provvedimento del Tribunale di Prato certifica ulteriormente che la procedura di mediazione è divenuta una realtà del nostro sistema processuale, utilizzata anche al di fuori dei casi per i quali la legge rende obbligatorio il tentativo di chiusura amichevole della controversia (vedi).


In conclusione, le materie che sono oggetto di mediazione obbligatoria sono:


- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- RC auto;
- condominio;

(2) Mediazione tributaria
Dallo scorso 2 aprile 2012 è entrato in vigore un nuovo mezzo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente: la mediazione tributaria.
Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie.
Si aggiunge ad altri mezzi, quali l’autotutela, la conciliazione, il concordato e la procedura di accertamento con adesione (d. lgs. 218/1997) messi a disposizione di coloro che intendano chiudere le proprie pendenze con il fisco.

Quando trova applicazione il procedimento di reclamo – mediazione?
- per liti di valore inferiore ai 20.000,00 euro;
- per atti emessi dall’Ufficio dopo il 2 aprile 2012;
- entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate;

Cosa bisogna fare per avviare il procedimento di reclamo – mediazione?
Occorre presentare una istanza con la quale il contribuente:
a. narra brevemente i fatti;
b. indica i motivi per i quali l’atto notificato dall’Agenzia deve essere annullato (totalmente o parzialmente);
c. formula una proposta di mediazione e chiede la sospensione dell’atto;

Quale risposta dall’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate può decidere di accogliere la richiesta del contribuente, ovvero avanzare una controproposta al contribuente.
Si attiva, quindi, una fase di “negoziazione” tra le parti al fine di chiudere la vicenda in via amichevole ed immediata.
Se viene raggiunto un accordo, il contribuente provvede a versare la somma stabilita, anche ratealmente, secondo i termini stabiliti tra le parti ed ottenere una riduzione del 40% delle sanzioni.
L’Ufficio può, infine, decidere di non accogliere alcuna proposta da parte del contribuente, il quale si dovrà recare alla Commissione Tributaria per ottenere giustizia.

Quali atti possono essere oggetto di mediazione?
Rientrano nell’ambito del reclamo – mediazione tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate entro i 20.000,00 euro ed impugnabili dal  e quindi:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- ruoli (c.d. avvisi bonari ex 36 bis e 36 ter (detrazioni));
- provvedimento di “silenzio rifiuto” conseguente ad istanza di rimborso;

Limiti?
Il limite più evidente che caratterizza questo procedimento è l’assenza dell’imparzialità nel senso che il soggetto che ha emesso l’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate, è anche quello che controlla il procedimento di mediazione.
In altri termini, la mediazione viene gestita da altro ufficio della stessa Agenzia delle Entrate.
Il rischio è, inoltre, quello di rallentare l’accesso alla giustizia tributaria e disincentivare il ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto.

Vi proponiamo, di seguito, la Circolare 9/E dello scorso marzo 2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti del procedimento di mediazione/reclamo disciplinato ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

giovedì 22 marzo 2012

La mediazione civile si estende a condominio e rc auto

Dopo un anno di sperimentazione, la mediazione civile obbligatoria "entra" nel vivo e viene applicata anche alle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali e quindi rc auto, nonché in materia di condominio.

E' notorio che queste materie coprono una parte rilevante del contenzioso, in quanto le liti di condominio, ad esempio, fanno parte della nostra vita quotidiana.

Il risultato ottenuto dopo un anno di sperimentazione non è, però, molto soddisfacente: da una recente indagine di Unioncamere risulta che buona parte dei procedimenti di mediazione si conclude con la mancata partecipazione di una delle parti.

La speranza è che il tentativo di conciliazione non si risolva in un mero atto formale, ma possa condurre ad una soluzione della controversia fuori dall'aula del tribunale.

mercoledì 15 febbraio 2012

Tribunale di Prato: la mediazione civile obbligatoria "ferma" il processo

La seguente Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Prato ha ad oggetto la procedura di mediazione alla quale le parti vengono invitate dal Giudice al fine di trovare una soluzione amichevole della controversia.

Il Giudice toscano osserva che "nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;
che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
  1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
  2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
  3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);"
Appare di tutta evidenza che il procedimento di mediazione civile è ormai realtà del nostro sistema processuale.