venerdì 8 agosto 2014

Da Trentino inBlu al blog “mediazione 2014”

In questo nostro penultimo incontro affrontiamo in maniera più approfondita dell’Istituto della mediazione. L’iter costitutivo di questo istituto è stato in realtà molto travagliato. È stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge del 18 giugno 2009, n. 69, (c.d. legge delega) in materia di disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

In questa legge all’art. 60 troviamo la delega conferita al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Ai sensi di questa legge “il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile commerciale”.

Tale delega ha trovato attuazione del D.Lvo. 4 marzo 2010 n. 28, che rispetto al suo impianto originario è stata più volte modifico (anche in seguito ad una sentenza della corte costituzionale esattamente la sentenza 272 del 6 dicembre 2012) da ultimo col D. Lvo 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 28.

Partiamo innanzitutto con il cominciare a capire meglio di cosa stiamo parlando esattamente.
Nell’articolo uno di questa legge sono previste una serie di definizioni tra le quali le più importanti sono:

Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere 2+ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Mediatore: la persona le persone fisiche che individualmente collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

L’organismo: l’ente pubblico privato presso il quale lo svolgersi procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.

Registro: il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia del 23 luglio 2004 numero 222.

La rimanente disciplina applicabile al processo di mediazione sarà oggetto della trasmissione della prossima settimana in cui saranno presentati alcuni casi pratici risolti dalla nostra associazione.

Doveroso ricordare in questa sede, che la mediazione costituisce ai sensi dell’art. 5 dello stesso D. Lvo 4 marzo 2010, numero 28, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò implica che qualora in alcune materie non si è espletato il tentativo di conciliazione la persona che vuole fare tutelare i propri diritti non potrà agire in giudizio.

In questo caso si parla di mediazione obbligatoria, la quale si colloca vicino ad altre forme di mediazione previste sempre dal nostro codice, come la mediazione volontaria e la mediazione delegata.

In questo senso il legislatore ha inteso aggiungere altri strumenti per la risoluzione delle controversie fra privati che possono sostituirsi all’opera ordinaria dei tribunali (anche alla luce della difficilissima situazione dei nostri, tribunali).

In questi strumenti a la nostra associazione crede e si impegna a farli conoscere il più possibile affinché anche le piccole controversie possono risolversi velocemente in maniera decisamente meno costosa. Consumatore informato collabora con enti di mediazione presenti sul territorio nazionale, ed ha proprio al proprio interno numerosi mediatori specializzati.

L’informazione, come dice lo stesso nome della nostra associazione, è la base per le nostre scelte anche laddove dovessimo trovarci in una situazione di conflitto pertanto vi invitiamo rivolgersi a noi per avere tutte le informazioni necessarie.

lunedì 21 luglio 2014

Condominio ed obbligo di mediazione civile

Questa domenica vi offriamo in visione la recente Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze, ove il giudice ha dato applicazione alle nuove norme in materia di mediazione civile obbligatoria nelle controversie aventi ad oggetto liti condominiali.

Il tema è stato affrontato nel nostro ultimo incontro a Trentino inBlu radio, dove è stata chiarita l'importanza della presenza della parte all'incontro di mediazione, a pena di invalidità della procedura, così come accertato dal giudice fiorentino nella sentenza che potete leggere di seguito.

Il Tribunale di Firenze, dopo aver ripercorso i tratti fondamentali dell'istituto della mediazione civile e commerciale, affronta una delle problematiche fondamentali che caratterizzano l'istituto: il primo incontro di mediazione.

Il giudice fiorentino, in particolare, ha rilevato che la mediazione non può essere considerata come conclusa con il primo incontro, alla presenza degli avvocati, ma senza le parti, in quanto la presenza di questi ultimi è condizioni imprescindibile del procedimento introdotto con il d. lgs. n. 28/2010.

Nel caso di liti condominiali, in particolare, la procedura può essere considerata valida solo ove siano presenti i condomini coinvolti nella lite e l'amministratore, munito di valida delega a presenziare davanti al mediatore conferita dall'assemblea condominiale.

Il Tribunale di Firenze ricorda, in modo del tutto condivisibile, che il tentativo di mediazione viene esperito anche su proposta/ordine del giudice, il quale può in ogni fase del processo invitare le parti a risolvere la controversia con la presenza di un mediatore.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Firenze.

venerdì 4 luglio 2014

Da Trentino inBlu al blog “Mediazione e liti condominiali”

Nella puntata di oggi abbiamo risposto ad una domanda di un nostro ascoltatore. Vistane l’importanza la riportiamo integralmente con la risposta. E’ sempre obbligatoria la costituzione di un fondo nel caso che si eseguano manutenzioni straordinarie nel condominio ? E chi deve costituirlo?

La legge nel nuovo articolo 1135 comma 4 del c.c., dispone che l'assemblea dei condomini qualora provveda a deliberare in merito all'approvazione di opere di manutenzione straordinaria o innovazioni debba obbligatoriamente costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. 

Tecnicamente si parlerebbe quindi di obbligatorietà da parte dell'assemblea di costituzione di detto fondo prima di adottare la delibera che autorizzi dei lavori straordinari o delle innovazioni. (Le maggioranze previste variano poi di volta in volta in rapporto al tipo di lavori che intenda deliberare l'assemblea, solitamente per le innovazioni o lavori straordinari servono sia in 1ª che 2ª convocazione almeno 500 millesimi e il voto della metà +1 degli intervenuti).

Se andiamo a cercare la ratio della norma bisogna ricordare che l'obbligo di costituzione del fondo, (nel codice dalla riforma del 2013, precedentemente era prevista la mera facoltatività) è stato inserito principalmente per costituire una garanzia patrimoniale sia per le imprese che eseguono i lavori (che possono chiedere copia della delibera che ha istituito il fondo), sia per i condomini che sono puntuali e precisi nei pagamenti dei relativi oneri. Infatti, l'insolvenza anche di un solo condomino nel pagamento di lavori di rilevante interesse economico potrebbe compromettere l’economia dell'intero condominio.

Per essere completi, è anche vero però che la norma prevista nel 1135 c.c. non è considerata inderogabile, e pertanto l'assemblea potrebbe validamente approvare l'esecuzione di lavori straordinari o innovazioni senza aver costituito il relativo fondo.

Di fronte a tale delibera l'amministratore non potrebbe legittimamente sottrarsi ad adempiere,(deve comunque far eseguire i lavori) rischiando altrimenti di essere chiamato per le sue responsabilità in relazione ai danni derivati dall'aver omesso di interventi deliberati dall'assemblea. Come si è visto spesso, purtroppo, anche in questo caso la normativa lascia spazio aperto a più ipotesi di lavoro.

La dottrina tuttavia, al fine di evitare l'onerosa costituzione immediata di un unico fondo speciale per l'esecuzione di lavori di rilevante interesse economico, ammette anche che la provvista possa essere raccolta per "trances" rapportate allo stato di avanzamento dei lavori.
Anche in quest'ultima ipotesi tuttavia è opportuno che tale volontà dei condomini sia trasfusa in una delibera assembleare per evitare il rischio di una responsabilità dell'amministratore che ha firmato il contratto di appalto senza la costituzione del fondo speciale

Per completare la risposta ricordiamo che il fondo deve essere costituito tramite una delibera assembleare che ne stabilisce l’entità, le modalità di corresponsione e la destinazione della somma. Essendo questa una somma vincolata, questa non potrà essere usata dall’amministratore per far fonte ad altre spese (es una spesa improvvisa o una carenza nel conto corrente condominiale).
Nella prossima trasmissione affronteremo il tema della mediazione nelle controversie condominiali.

venerdì 13 giugno 2014

La mediazione tributaria è condizione di procedibilità per il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il tentativo di mediazione era condizione di ammissibilità del ricorso tributario. 

La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma. 

La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione. 

L'intervento della Corte Costituzionale si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.