lunedì 16 marzo 2015

Mediazione civile–i costi di mediazione dovuti solo all’esito del procedimento

La recente sentenza pronunciata dal Tar del Lazio pare aver definito la contestata questione relativa ai costi iniziali per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il tribunale amministrativo, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 16, comma 2 del decreto ministeriale n. 180/2010, nella parte in cui prevede che all’avvio della procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a versare euro 40,00, o 80,00, per le spese di instaurazione del procedimento. Tale importo era destinato a coprire tutti i costi di segreteria ed amministrazione, e quindi appariva, ed appare tuttora a parere di chi scrive, un giusto rimborso dei costi iniziali sostenuti dall’organismo di mediazione.

A seguito della sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015, le parti non dovrebbero versare alcun importo per l’avvio del procedimento, in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro.

Si ritiene che tale nuovo intervento giurisprudenziale potrebbe rappresentare un ulteriore colpo teso ad indebolire il procedimento di mediazione civile, tenuto conto che gli organismi di mediazione potrebbero essere costretti ad offrire gratuitamente servizio di mediazione civile.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato altresì dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 3, lett. b) del citato DM n. 180/2010, nella parte in cui obbligava gli avvocati a seguire i corsi di aggiornamento biennale, sicché tale vincolo permane solo per i mediatori non iscritti ad un ordine degli avvocati, mentre per quest’ultima categoria vi è iscrizione e permanenza di diritto nell’albo nazionale dei mediatori istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qui la sentenza.