domenica 15 aprile 2012

Da Trentino inBlu al blog: novità dal mondo della mediazione


Nel nostro incontro radiofonico di questa settimana a Trentino inBlu siamo  siamo tornati a trattare il tema della procedura di mediazione.
Abbiamo analizzato le novità in materia di mediazione civile, introdotta nel nostro ordinamento con il d. lgs. 28/2010, e trattato brevemente la mediazione tributaria, disciplinata dal nuovo art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

(1) Mediazione civile – ultime novità
La mediazione civile, divenuta obbligatoria nel maggio 2011, ha subito una accelerazione lo scorso marzo, allorché tall procedura è divenuta obbligatoria anche per le controversie aventi ad oggetto RC auto e per le liti condominiali (vedi).
La composizione amichevole delle controversie, quindi, è un tentativo che deve essere percorso obbligatoriamente anche per queste liti, ossia è condizione di procedibilità per poter adire al giudice ordinario.
Dal 21 marzo 2012, quindi, le liti aventi ad oggetto le questioni condominiali o l’RC auto sono sottoposte alla mediazione civile obbligatoria.
Quali controversie entrano in mediazione?
Ad esempio, per quel che riguarda il tema condominio, rientrano in mediazione le controversie relative ai millesimi condominiali, alle spese comuni, alle riparazioni delle parti comuni, alle impugnazioni delle delibere assembleari.
Per quel che riguarda la RC auto, sono oggetto di mediazione i sinistri stradali che coinvolgono molti consumatori. 
La procedura di mediazione sta diventando un mezzo conosciuto tant’è che la possibilità di soluzione alternativa della controversia si sta sviluppando anche al di fuori delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
E’ il caso del Tribunale di Prato, il quale, con un recente provvedimento, ha ritenuto di dover fermare il processo già avviato tra le parti ed invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione.
La peculiarità di tale decisione è che la materia oggetto di contenzioso non  rientra tra quelle per le quali vi è l'obbligo ex d. lgs. 28/2010.
Il giudice ha ritenuto, quindi, possibile la soluzione amichevole della controversia attraverso il procedimento di mediazione civile, chiedendo alle parti di avviare una procedura di mediazione libera.
Questo provvedimento del Tribunale di Prato certifica ulteriormente che la procedura di mediazione è divenuta una realtà del nostro sistema processuale, utilizzata anche al di fuori dei casi per i quali la legge rende obbligatorio il tentativo di chiusura amichevole della controversia (vedi).


In conclusione, le materie che sono oggetto di mediazione obbligatoria sono:


- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- RC auto;
- condominio;

(2) Mediazione tributaria
Dallo scorso 2 aprile 2012 è entrato in vigore un nuovo mezzo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente: la mediazione tributaria.
Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie.
Si aggiunge ad altri mezzi, quali l’autotutela, la conciliazione, il concordato e la procedura di accertamento con adesione (d. lgs. 218/1997) messi a disposizione di coloro che intendano chiudere le proprie pendenze con il fisco.

Quando trova applicazione il procedimento di reclamo – mediazione?
- per liti di valore inferiore ai 20.000,00 euro;
- per atti emessi dall’Ufficio dopo il 2 aprile 2012;
- entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate;

Cosa bisogna fare per avviare il procedimento di reclamo – mediazione?
Occorre presentare una istanza con la quale il contribuente:
a. narra brevemente i fatti;
b. indica i motivi per i quali l’atto notificato dall’Agenzia deve essere annullato (totalmente o parzialmente);
c. formula una proposta di mediazione e chiede la sospensione dell’atto;

Quale risposta dall’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate può decidere di accogliere la richiesta del contribuente, ovvero avanzare una controproposta al contribuente.
Si attiva, quindi, una fase di “negoziazione” tra le parti al fine di chiudere la vicenda in via amichevole ed immediata.
Se viene raggiunto un accordo, il contribuente provvede a versare la somma stabilita, anche ratealmente, secondo i termini stabiliti tra le parti ed ottenere una riduzione del 40% delle sanzioni.
L’Ufficio può, infine, decidere di non accogliere alcuna proposta da parte del contribuente, il quale si dovrà recare alla Commissione Tributaria per ottenere giustizia.

Quali atti possono essere oggetto di mediazione?
Rientrano nell’ambito del reclamo – mediazione tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate entro i 20.000,00 euro ed impugnabili dal  e quindi:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- ruoli (c.d. avvisi bonari ex 36 bis e 36 ter (detrazioni));
- provvedimento di “silenzio rifiuto” conseguente ad istanza di rimborso;

Limiti?
Il limite più evidente che caratterizza questo procedimento è l’assenza dell’imparzialità nel senso che il soggetto che ha emesso l’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate, è anche quello che controlla il procedimento di mediazione.
In altri termini, la mediazione viene gestita da altro ufficio della stessa Agenzia delle Entrate.
Il rischio è, inoltre, quello di rallentare l’accesso alla giustizia tributaria e disincentivare il ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto.

Vi proponiamo, di seguito, la Circolare 9/E dello scorso marzo 2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti del procedimento di mediazione/reclamo disciplinato ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.