domenica 8 dicembre 2013

Circolare 27 novembre 2013 - chiarimenti in merito alla mediazione civile obbligatoria

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha, qualche giorno addietro, pubblicato una Circolare con la quale ha chiarito alcuni dubbi interpretativi della legge n. 98/2013, ovvero la norma che ha reintrodotto la procedura di mediazione obbligatoria.

Di seguito, potete trovare l'intervento del Ministero.

martedì 12 novembre 2013

Da Trentino inBlu al blog “mediazione tributaria: a che punto siamo?”

Una delle novità introdotte di recente, la mediazione tributaria, rischia di essere cancellata dall'intervento della Corte Costituzionale. 

Il Giudice delle leggi potrebbe demolire il procedimento conciliativo in materia di tasse, così come già accaduto per la mediazione civile e commerciale. Il venerdì radiofonico di Trentino inBlu radio è stato dedicato alla mediazione tributaria e a ciò che potrebbe accadere con l'intervento della Consulta.

- Mediazione tributaria ex art. 17 bis – una novità per il contenzioso fiscale
La mediazione tributaria è stata introdotta poco più di un anno fa, mediante l'art. 17 allorché è stato l'art. 17 – bis del D. Lgs. 546/1992, il quale ha previsto che per gli atti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore ad euro 20.000,00, il contribuente deve esperire tentativo conciliativo prima di agire in giudizio.In parole più semplici, il contribuente che intenda impugnare l'atto emesso dall'Agenzia deve necessariamente inviare un reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato il provvedimento.

Quest'ultima, o meglio un ufficio al suo interno, deve valutare il reclamo proposto dal contribuente e, nel caso in cui risulti fondata la contestazione, può provvedere a cancellare/modificare il provvedimento impugnato.Come già evidenziato in precedenza, due sono i requisiti perchè possa essere avviato il procedimento dei mediazione tributaria:
  • valore della lite inferiore a 20.000,00;
  • provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Si osserva, invero, che con l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio all'interno dell'Agenzia delle Entrate avvenuta lo scorso 2 aprile 2012, anche gli atti inerenti il vecchio catasto rientrano nella procedura di mediazione tributaria.Il procedimento di mediazione ha un limite temporale, in quanto deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, decorsi i quali, nel caso di silenzio dell'amministrazione, il contribuente potrà adire la Commissione Provinciale Tributaria competente.

- Mediazione tributaria e legittimità costituzionale
La finalità perseguita dal nostro Legislatore era quella di ridurre il piccolo contenzioso fiscale, consentendo alle parti – contribuente e fisco – di trovare una soluzione immediata e soddisfacente per entrambi.In effetti, così come riconosciuto di recente anche dall'Agenzia delle Entrate, tale risultato è stato parzialmente raggiunto, in quanto è stata evidenziata una riduzione dei ricorsi di circa il 30%.

Ed il successo della procedura di mediazione tributaria è stato maggiore nella nostra Provincia, in quanto in Trentino l'82% delle liti inferiori ai 20.000,00 euro si è fermata alla fase della mediazione (vedi).

Per contro, sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

I dubbi di costituzionalità e di tutela del contribuente sono stati manifestati da alcune Commissioni tributarie provinciali, le quali hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha sollevato una prima questione di legittimità mediazione tributaria, chiedendo alla Corte Costituzionale se il procedimento di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 sia imparziale ed equidistante.

La CTP ha, infatti, che l'organismo che decide l'istanza avanzata dal contribuente potrebbe non essere imparziali, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

Ricordiamo, infatti, che l'Ufficio chiamato a visionare l'istanza del contribuente è all'interno dell'Amministrazione finanziaria.

b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità
Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.Una ulteriore questione evidenziata è relativa alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di conoscere in anticipo le argomentazioni del contribuente, decidendo, di volta in volta, se accettarle o andare al contenzioso.

Cosa succede ora?
La Corte Costituzionale è chiamata ad una decisione difficile, in quanto potrebbe cancellare un procedimento che ha prodotto risultati positivi, riducendo sensibilmente il contenzioso in materia tributaria.

Allo stesso tempo, le carenze della mediazione tributaria appaiono abbastanza gravi, e difficilmente potranno essere ignorate dalla Consulta.

domenica 27 ottobre 2013

Con la mediazione fai la cosa giusta!

Lo scorso sabato abbiamo partecipato alla manifestazione "Fa' la cosa giusta!", bella manifestazione che si è tenuta a Trento.

Siamo intervenuti quali ospiti di Trentino inBlu radio, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento per l'ospitalità, ed abbiamo potuto presentare il nuovo progetto avviato congiuntamente con l'Organismo di mediazione Dolomiti Conciliazioni: "Con la mediazione fai la cosa giusta!".


Un momento dell'incontro dello scorso
sabato, con il Delegato Silvio Cornella 
e la giornalista Michela Grazzi.
Durante l'incontro di sabato 26 ottobre 2013, abbiamo colto l'occasione per chiarire le novità più rilevanti che sono state introdotte con il Decreto del Fare, provvedimento che ha riproposto la mediazione civile e commerciale obbligatoria, dopo l'intervento con il quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato parzialmente incostituzionale il D. Lgs. n. 28/2010 (vedi).

Il procedimento di soluzione alternativa delle controversie è tornato obbligatorio in alcune materie, nelle quali colui che intende agire in giudizio deve, prima di rivolgersi al giudice, tentare di risolvere il contrasto mediante una mediazione civile.



Le materie ove la conciliazione è obbligatoria sono:


- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo della stampa o altri mezzi
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Ricordiamo che la mediazione può anche essere disposta dal giudice, quale mezzo di soluzione delle controversie previsto con la Direttiva 2008/52/CE. 

Di fronte alla nuova, e speriamo definitiva, realtà apparsa nel nostro ordinamento, l'Associazione ha deciso di avviare un rapporto di collaborazione con l'Organismo Dolomiti Conciliazioni, con la quale è stato deciso di avviare un rapporto di partnership.

Dolomiti Conciliazioni è una realtà che opera da anni nel territorio della Provincia di Trento, e non solo, offrendo un importante servizio di conciliazione volto a risolvere le controversie senza doversi rivolgere al tribunale.


Un altro momento dell'incontro
con gli amici di Trentino inBlu radio
L'accordo tra Consumatore Informato e Dolomiti Conciliazioni è finalizzato, in primo luogo, a rendere più chiaro il significato e i vantaggi collegati alla mediazione civile, consentendo al cittadino di comprendere la convenienza a trovare un accordo al di fuori delle normali vie legali.

L'Associazione ritiene, sotto questo profilo, che grazie a questo accordo sarà possibile operare un costante controllo del fenomeno della mediazione, avvalendosi della professionalità dell'Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a mediazione@consumatoreinformato.it, oppure seguendoci attraverso il nostro blog della mediazione civile.


venerdì 23 agosto 2013

La Corte Costituzionale chiarirà se la mediazione tributaria è uno strumento utile per il contribuente

Anche la procedura di mediazione tributaria, dopo la mediazione civile e commerciale ex d. lgs. n. 28/2010, viene sottoposta al check in della Corte Costituzionale, la quale è chiamata a verificare la conformità dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992 rispetto ai principi costituzionali. 

- Procedura di mediazione tributaria ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992

La procedura di mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011 e prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso avverso ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per le controversia di valore non superiore ad euro ventimila, debba preliminarmente avviare un procedimento di mediazione ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

Tale procedimento amministrativo, condizione di ammissibilità del ricorso proposto avanti alla commissione tributaria, viene deciso da un organismo interno alla stessa Agenzia delle Entrate, il quale è chiamato a valutare le deduzioni proposte dal contribuente, prendere visione delle repliche dell'Ufficio e decidere se accogliere o meno la proposta di mediazione.

Il procedimento ha durata di novanta giorni, entro i quali l'organismo di mediazione tributaria può notificare al contribuente l'esito positivo della mediazione: nel caso in cui alla parte non sia notificato alcun documento, si forma un "silenzio diniego" con decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.

Uno degli aspetti più controversi del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 ha ad oggetto l'atto di richiesta della mediazione tributaria, il quale deve contenere tutte le contestazioni che, eventualmente, verranno in seguito proposte in sede di ricorso.

E' evidente che al contribuente viene chiesto di "scoprire" immediatamente le carte, consentendo all'Agenzia delle Entrate di poter valutare la convenienza nel coltivare la controversia, o accogliere la richiesta della controparte e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato.

- Mediazione tributaria e  legittimità costituzionale

Sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

Tali dubbi sono stati di recenti manifestati dal alcune CTP che hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità

La commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato la questione di legittimità della mediazione tributaria, contestando l'assenza di imparzialità dell'organismo chiamato a decidere l'istanza avanzata dal contribuente, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

 b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità

Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.

- La mediazione tributaria è utile per il contribuente?

Gli interventi delle commissioni tributarie, uniti a contestazioni sollevate da più parti, hanno posto il dubbio in merito all'utilità di questa procedura di mediazione, la quale sembra molto sbilanciata in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima, infatti, ha la possibilità di valutare in anticipo la posizione del contribuente e l'opportunità nel proseguire nella propria contestazione nei suoi confronti.

Il contribuente, per contro, è chiamato a pagare i costi di mediazione solo per poter accedere alla giustizia ordinaria, non avendo quindi alcuna garanzia in merito all'esito della procedura ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992.

Il procedimento di mediazione, in realtà, è utile per evitare quel piccolo contenzioso che si instaura tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma lascia non pochi dubbi sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente, per le condivisibili ragioni evidenziate, in particolar modo,dalla Commissione tributaria di Perugia.

mercoledì 19 giugno 2013

Il DL “del fare” resuscita la mediazione civile obbligatoria?

Una delle novità più rilevanti del DL del 15 giugno 2013 è la riproposizione del procedimento di mediazione civile obbligatoria, con la speranza che questo modello di conciliazione consenta di alleggerire la giustizia civile ordinaria, riducendo i tempi necessari per arrivare ad una sentenza.
Invero, la mediazione civile obbligatoria era già stata introdotta in Italia con il D. Lgs. n. 28/2010 con il quale era previsto, per alcune materie, l’obbligo di avviare un procedimento di mediazione prima di avviare la controversia davanti al giudice.
E’ noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D. Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui introduce il carattere di obbligatorietà della mediazione.
La sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale sembrava aver definitivamente concluso la “stagione della mediazione”, confermando una peculiarità del nostro Ordinamento: preferiamo litigare in tribunale.
Il Decreto “del fare” reintroduce la mediazione, favorendo gli avvocati i quali sono abilitati di diritto a svolgere il ruolo di mediatore professionista, senza dover sostenere alcun corso di formazione o aggiornamento.
Altra novità introdotta con il decreto del 15 giugno 2013 è rappresentato dall’indennità che ogni parte deve versare per la mediazione, in quanto se la mediazione si conclude con il primo incontro, l’importo che ogni parte deve versare è ridotto:
- controversie fino a euro 1000,00 – costo 80 euro;
- controversie fino a euro 10.000,00 – costo 200 euro;
- controversie fino a 50.000,00 – costo 200 euro;
- controversie oltre 50.000,00 – costo 250 euro;
Altre novità dovrebbero intervenire, comunque, nelle prossime settimane, quando il provvedimento sarà sottoposto alle decisione del Parlamento.
Di seguito, una sintesi del provvedimento.

giovedì 23 maggio 2013

Anche la mediazione tributaria viene sottoposta al controllo della Corte Costituzionale


Anche la mediazione tributaria è oggetto di controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, così come ha deciso la Commissione Tributaria di Perugia con la sentenza che vi proponiamo di seguito.
Il Giudice ha ritenuto di chiedere l’intervento della Corte Costituzionale in merito a possibili profili di incostituzionalità della procedura di mediazione introdotta per le controversie tra il fisco e il contribuente.
Successivamente alla CTP di Perugia, altri giudici tributari hanno ritenuto opportuno investire la Corte Costituzionale della questione, chiedendo un intervento volto a chiarire in modo definitivo se la procedura sia rispettosa dei principi costituzionali.
Di seguito, potete trovare il testo della sentenza.

lunedì 21 gennaio 2013

Contenzioso con il fisco in calo in Provincia di Trento grazie alla mediazione tributaria

L'Agenzia Entrate di Trento comunica i primi risultati pervenuti dopo i primi mesi dall'introduzione della procedura di mediazione tributaria per il contenzioso inferiore ai 20.000,00 euro.

Il risultato emerso è incoraggiante, in quanto dal 1^ di aprile 2012, data di entrata in vigore della nuova procedura di mediazione tributaria, sino al 31 dicembre 2012,  in Trentino l'82% delle liti tra contribuente e fisco inferiore a euro 20.000,00 non è approdata alla fase di contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, chiudendosi con la mediazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Di seguito il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del Trentino.