venerdì 23 agosto 2013

La Corte Costituzionale chiarirà se la mediazione tributaria è uno strumento utile per il contribuente

Anche la procedura di mediazione tributaria, dopo la mediazione civile e commerciale ex d. lgs. n. 28/2010, viene sottoposta al check in della Corte Costituzionale, la quale è chiamata a verificare la conformità dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992 rispetto ai principi costituzionali. 

- Procedura di mediazione tributaria ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992

La procedura di mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011 e prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso avverso ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per le controversia di valore non superiore ad euro ventimila, debba preliminarmente avviare un procedimento di mediazione ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

Tale procedimento amministrativo, condizione di ammissibilità del ricorso proposto avanti alla commissione tributaria, viene deciso da un organismo interno alla stessa Agenzia delle Entrate, il quale è chiamato a valutare le deduzioni proposte dal contribuente, prendere visione delle repliche dell'Ufficio e decidere se accogliere o meno la proposta di mediazione.

Il procedimento ha durata di novanta giorni, entro i quali l'organismo di mediazione tributaria può notificare al contribuente l'esito positivo della mediazione: nel caso in cui alla parte non sia notificato alcun documento, si forma un "silenzio diniego" con decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.

Uno degli aspetti più controversi del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 ha ad oggetto l'atto di richiesta della mediazione tributaria, il quale deve contenere tutte le contestazioni che, eventualmente, verranno in seguito proposte in sede di ricorso.

E' evidente che al contribuente viene chiesto di "scoprire" immediatamente le carte, consentendo all'Agenzia delle Entrate di poter valutare la convenienza nel coltivare la controversia, o accogliere la richiesta della controparte e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato.

- Mediazione tributaria e  legittimità costituzionale

Sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).

Tali dubbi sono stati di recenti manifestati dal alcune CTP che hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.

a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità

La commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato la questione di legittimità della mediazione tributaria, contestando l'assenza di imparzialità dell'organismo chiamato a decidere l'istanza avanzata dal contribuente, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.

Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).

 b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità

Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.

La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.

Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.

- La mediazione tributaria è utile per il contribuente?

Gli interventi delle commissioni tributarie, uniti a contestazioni sollevate da più parti, hanno posto il dubbio in merito all'utilità di questa procedura di mediazione, la quale sembra molto sbilanciata in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima, infatti, ha la possibilità di valutare in anticipo la posizione del contribuente e l'opportunità nel proseguire nella propria contestazione nei suoi confronti.

Il contribuente, per contro, è chiamato a pagare i costi di mediazione solo per poter accedere alla giustizia ordinaria, non avendo quindi alcuna garanzia in merito all'esito della procedura ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992.

Il procedimento di mediazione, in realtà, è utile per evitare quel piccolo contenzioso che si instaura tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma lascia non pochi dubbi sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente, per le condivisibili ragioni evidenziate, in particolar modo,dalla Commissione tributaria di Perugia.