lunedì 28 dicembre 2015

Mediazione ordinata dal giudice: improcedibile se non viene avviata

La mediazione civile torna ad essere oggetto di interventi della giurisprudenza di merito, chiamata a dare attuazione al D. Lgs. n. 28/2010.

E il Tribunale di Roma, con la recente sentenza che vi proponiamo di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale anche nel caso di previo tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo, non preclude al giudice di disporre, ove possibile, la mediazione delegata di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.

La vicenda oggetto della decisione adottata dal Tribunale di Roma riguarda una mediazione introdotta per i danni cagionati dalla circolazione di autoveicoli, materia, che nel 2012, periodo nel quale si sono svolti i fatti, era assoggettata al regime dell’obbligatorietà della mediazione.

Il tentativo di mediazione si era concluso negativamente, causa mancata partecipazione al procedimento della compagnia di assicurazioni.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2014, disponeva la mediazione demandata ai sensi del novellato art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, invitando le parti ad avviare un procedimento di soluzione alternativa delle controversie. L'attore, ossia colui che avrebbe avuto interesse alla soluzione stragiudiziale della controvesia, non depositava l'istanza di mediazione.
 
E il Giudice di merito, a fronte della condotta omissiva tenuta dalla parte, arriva ad evidenziarne “…la mancata comprensione da parte dei soggetti costituiti del valore e dell’efficacia della mediazione”.
Il Tribunale di Roma osserva che la mediazione demandata rappresenta una forma alternativa a quella obbligatoria, ed è prevista qualora il giudice ritenga necessario/opportuno l'intervento di un mediatore.

A fronte di tale procedimento di conciliazione, consentita anche qualora vi sia stato altro tentativo di mediazione prima dell'avvio della controversia, è obbligo delle parti quello di attivare la procedura di ADR.

E la differenza rispetto al procedimento di mediazione ante causam risiede, tra l'altro, nella circostanza che la mediazione delegata dal giudice diviene obbligatoria anche in ipotesi in cui non vi sia un obbligo di conciliazione per materia.

Nella mediazione demandata, precisa il Tribunale di Roma, si è in presenza “… di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili”.
Ne consegue che la mediazione delegata assume la veste della condizione di procedibilità, la cui violazione comporta l'impossibilità di poter procedere nella valutazione del merito della controversia, così come deciso dal Tribunale di Roma con la decisione che potete leggere di seguito.