lunedì 28 dicembre 2015

Mediazione ordinata dal giudice: improcedibile se non viene avviata

La mediazione civile torna ad essere oggetto di interventi della giurisprudenza di merito, chiamata a dare attuazione al D. Lgs. n. 28/2010.

E il Tribunale di Roma, con la recente sentenza che vi proponiamo di seguito, ha voluto ribadire il principio secondo il quale anche nel caso di previo tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo, non preclude al giudice di disporre, ove possibile, la mediazione delegata di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.

La vicenda oggetto della decisione adottata dal Tribunale di Roma riguarda una mediazione introdotta per i danni cagionati dalla circolazione di autoveicoli, materia, che nel 2012, periodo nel quale si sono svolti i fatti, era assoggettata al regime dell’obbligatorietà della mediazione.

Il tentativo di mediazione si era concluso negativamente, causa mancata partecipazione al procedimento della compagnia di assicurazioni.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 giugno 2014, disponeva la mediazione demandata ai sensi del novellato art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, invitando le parti ad avviare un procedimento di soluzione alternativa delle controversie. L'attore, ossia colui che avrebbe avuto interesse alla soluzione stragiudiziale della controvesia, non depositava l'istanza di mediazione.
 
E il Giudice di merito, a fronte della condotta omissiva tenuta dalla parte, arriva ad evidenziarne “…la mancata comprensione da parte dei soggetti costituiti del valore e dell’efficacia della mediazione”.
Il Tribunale di Roma osserva che la mediazione demandata rappresenta una forma alternativa a quella obbligatoria, ed è prevista qualora il giudice ritenga necessario/opportuno l'intervento di un mediatore.

A fronte di tale procedimento di conciliazione, consentita anche qualora vi sia stato altro tentativo di mediazione prima dell'avvio della controversia, è obbligo delle parti quello di attivare la procedura di ADR.

E la differenza rispetto al procedimento di mediazione ante causam risiede, tra l'altro, nella circostanza che la mediazione delegata dal giudice diviene obbligatoria anche in ipotesi in cui non vi sia un obbligo di conciliazione per materia.

Nella mediazione demandata, precisa il Tribunale di Roma, si è in presenza “… di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili”.
Ne consegue che la mediazione delegata assume la veste della condizione di procedibilità, la cui violazione comporta l'impossibilità di poter procedere nella valutazione del merito della controversia, così come deciso dal Tribunale di Roma con la decisione che potete leggere di seguito.

giovedì 3 settembre 2015

Da oggi, il consumatore può trovare una soluzione senza l'avvocato!

La grande novità che dovrebbe caratterizzare i prossimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e società commerciale (o professionista) è l'entrata in vigore, da oggi, del decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, con il quale viene data attuazione nel nostro Paese alla Direttiva n. 2009/22/CE, seguita alla proposta avanzata dalla Commissione Europea nel 2011 (vedi).

La norma comunitaria "sconvolge" il già precario scenario creatosi in Italia, ove le procedure di ADR che si sono sviluppate, mediazione civile obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, e negoziazione assistita legge 162/2014, non hanno portato a grandi risultati, come di recente certificato dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Quali sono gli aspetti rilevanti del D.Lgs. n. 130/2015?

(a) ambito di applicazione

La norma è chiara nel "circoscrivere" lo spazio di attuazione del D. Lgs. n. 130/2015, prevedendo la sua applicazione alla "controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista".

Le nuove regole riguardano, in buona sostanza, le controversie che nascono tra consumatore e professionista per obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi, nonché le procedure di soluzione paritetica previste in ambito nazionale (ad esempio, per i servizi telefonici, quella prevista presso il CORECOM).

(b)  soggetti abilitati alla soluzione alternativa delle controversie

La soluzione delle liti tra consumatore e professionista dovranno essere risolti da organismi istituiti presso il Ministero della Giustizia ed abilitati a questo tipo di tematiche. E quindi, dovrebbero essere previste norme attuative che definiranno l'iter per l'iscrizione degli organismi ADR, con la verifica dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità.

(c) procedura rapida (entro 90 gg.) e senza la presenza del legale

La grande novità delle norme che entrano in vigore da oggi è che la procedura di soluzione alternativa della controversia prevede un termine estremamente rapido per la sua conclusione,novanta giorni, ed esclude l'obbligo della presenza di un legale.

Il decreto, in contrasto con i recenti legislativi intervenuti in materia, dispone che le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza obbligo di assistenza legale, e che all'avvio del primo incontro di mediazione, il mediatore dovrà informare tutti i partecipanti dell'assenza di alcun obbligo di assistenza da parte di un avvocato o consulente.

(d) limitazione dei costi di procedura ADR

Il D. Lgs. n. 130/2015 pare prevedere, infine, il principio di "non onerosità" del servizio di procedura ADR, cercando di limitare i costi che devono essere sostenuti dalle parti per la fase di incontro e soluzione di queste controversie.

Il punto non è secondario, poiché il successo della procedura ADR introdotta per questi rapporti è collegato anche agli eventuali costi posti a carico delle parti per poter avviare, o comunque partecipare, a questi incontri.

Di seguito, il decreto ADR. 

venerdì 28 agosto 2015

Nuovo incentivo fiscale per le ADR

Nuovo intervento legislativo volto a favorire la soluzione alternativa delle controversie, attraverso procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, prevedendo incentivi fiscali per coloro che sostengono dei costi per la procedura di mediazione o arbitrato.

L'art. 21 bis, attuando il decreto legge di giugno con il quale erano state introdotte misure per la giustizia civile, finalizzate ad incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie ha previsto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.

Tale norma vale sia per la procedura di negoziazione assistita, sia per la mediazione civile. ovvero procedure che vedono come protagonisti i legali.

Siamo lieti di tale misura fiscale, volta a favorire queste procedure alternative, anche se l'incentivo è limitato nell'importo, e tutt'altro che disciplinato in merito alle modalità di richiesta.

Esiste il rischio, a nostro parere, che tale intervento legislativo risulti, ancora una volta, vuoto dal punto di vista della sua utilità pratica verso i destinatari, ma pieno sotto il profilo del valore politico.

Qui di seguito, la norma richiamata.

sabato 15 agosto 2015

La mediazione tributaria viene estesa a tutti gli atti impositivi dal 1° gennaio 2016

Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.

In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).

Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.

mercoledì 22 luglio 2015

Arriva il primo provvedimento ove si discute tra mediazione civile e negoziazione assistita

Il Tribunale di Verona è intervenuto, con la recente Ordinanza del 25 giugno 2015, nella discussione che sta caratterizzando gli ultimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie: quando sono coinvolti più e diversi diritti, i quali ricadono tra le materie oggetto di mediazione civile, o nella negoziazione assistita, a chi si deve rivolgere colui che intende far valere le proprie ragioni, anche attraverso un successivo giudizio in tribunale?

In altri termini: mediazione civile o negoziazione assistita?

Il Tribunale di Verona è stato chiamato a risolvere questo dubbio in una controversia ove sono coinvolti diversi diritti: il diritto reale di proprietà (ripristino di una area di parcheggio) che rientra nell'ambito del procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010; il diritto di risarcimento dei danni non patrimoniali che rientra nell'ambito della negoziazione assistita ex D. L. n. 132/2014 (convertito con la legge n. 162/2014).

Il Giudice, dopo aver rilevato che la domanda relativa al danno non patrimoniale non era determinata nel quantum, ha valutato che tutta la materia di contenzioso debba essere soggetta a procedimento di mediazione civile, rinviando le parti davanti al mediatore.

Qui la sentenza.

giovedì 4 giugno 2015

Lite condominiale–mediazione civile sempre obbligatoria

Questa settimana vi proponiamo la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, il quale ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di controversie condominiali ed obbligo di mediazione civile.

Il Dott. Di Capua, Giudice Unico, ha ribadito che le liti in materia di condominio sono sottoposte a mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010, anche nel caso di procedimento di accertamento sommario ex art. 702 c.p.c..

Di seguito il provvedimento del Tribunale di Torino.

venerdì 15 maggio 2015

Mediazione civile: il Consiglio di Stato blocca il TAR che aveva escluso i costi di mediazione fino al primo incontro

Costi di mediazione obbligatori quando si arriva al primo incontro? l'argomento ha riguardato molti organismi che prestano il servizio di mediazione civile in Italia, e che sono rimaste "freddate" dalla sentenza pronunciata dal TAR del Lazio, con la quale è stato disposto il divieto per le parti di dover pagare le spese di avvio della procedura all'esito negativo del primo incontro di mediazione (vedi).

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza che potete leggere di seguito, ha di fatto congelato la decisione del TAR, affermando che le spese vive documentate sostenute dall'Organismo di mediazione, sono comunque dovute dalle parti, prima dell'avvio del procedimento di mediazione.

Condividiamo la pronuncia del Consiglio di Stato, il quale ha corretto l'erronea pronuncia del TAR, la quale è apparsa, ai nostri occhi, come un ennesimo tentativo di demolire il procedimento di mediazione civile e, in ultima istanza, la possibilità di soluzione stragiudiziale delle controversie civile.

lunedì 16 marzo 2015

Mediazione civile–i costi di mediazione dovuti solo all’esito del procedimento

La recente sentenza pronunciata dal Tar del Lazio pare aver definito la contestata questione relativa ai costi iniziali per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il tribunale amministrativo, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 16, comma 2 del decreto ministeriale n. 180/2010, nella parte in cui prevede che all’avvio della procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a versare euro 40,00, o 80,00, per le spese di instaurazione del procedimento. Tale importo era destinato a coprire tutti i costi di segreteria ed amministrazione, e quindi appariva, ed appare tuttora a parere di chi scrive, un giusto rimborso dei costi iniziali sostenuti dall’organismo di mediazione.

A seguito della sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015, le parti non dovrebbero versare alcun importo per l’avvio del procedimento, in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro.

Si ritiene che tale nuovo intervento giurisprudenziale potrebbe rappresentare un ulteriore colpo teso ad indebolire il procedimento di mediazione civile, tenuto conto che gli organismi di mediazione potrebbero essere costretti ad offrire gratuitamente servizio di mediazione civile.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato altresì dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 3, lett. b) del citato DM n. 180/2010, nella parte in cui obbligava gli avvocati a seguire i corsi di aggiornamento biennale, sicché tale vincolo permane solo per i mediatori non iscritti ad un ordine degli avvocati, mentre per quest’ultima categoria vi è iscrizione e permanenza di diritto nell’albo nazionale dei mediatori istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qui la sentenza.

domenica 15 febbraio 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile in assenza di mediazione

Una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, Sezione III civile, ha interpretato in modo particolare, e forse discutibile, gli effetti connessi all'omesso avvio della procedura di mediazione delegata da parte del debitore che agisce in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal creditore.

Il giudice fiorentino, chiamato a decidere un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo concesso al creditore, ha ritenuto improcedibile l'azione proposta dal debitore opponente, stante l'omesso tentativo di mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il Tribunale giustifica questa soluzione, ritenendo che la procedura di mediazione, incompatibile con il procedimento monitorio come previsto dal Legislatore, è requisito/presupposto di procedibilità dell'opposizione.

Nel caso di specie, l'interesse a proporre il tentativo di mediazione gravava sull'attore opponente, ossia colui che era interessato al proseguimento dell'azione di opposizione e, quindi, in assenza di procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010, il procedimento viene considerato improcedibile da parte del Giudice adito.